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		<title>Veronica Centro Real Estate Site</title>
		<description>Veronica Centro news feed</description>
		<link>http://www.veronicacentro.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 14:36:06 +0100</lastBuildDate>
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			<title>Powered by Joomla!</title>
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		<item>
			<title>Manuale del rogito per stranieri</title>
			<link>http://www.veronicacentro.com/manuale-rogito.html</link>
			<description>

Vademecum dell&amp;#39;Asppi in sei lingue 

Il rogito spiegato
agli stranieri 

Tra il dire e il fare, quando di mezzo
c&amp;#39;&amp;egrave; l&amp;#39;acquisto di una casa, le difficolt&amp;agrave; non mancano. In particolare se
l&amp;#39;acquirente &amp;egrave; uno straniero, vuoi per la poca esperienza in materia, o per la
scarsa conoscenza della lingua, delle procedure contrattuali, giuridiche e
bancarie; per questo l&amp;#39;Asppi, l&amp;#39;Associazione sindacale piccoli proprietari
immobiliari, ha realizzato un vademecum multilingue - tradotto anche in
francese, inglese, rumeno, spagnolo, arabo e cinese &amp;ndash; consultabile
integralmente da oggi sul sito del Sole 24-Ore (www.ilsole24ore.com) (http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/03/guida-asppi-rogiti-immigrati.shtml?uuid=39ce85d0-fd84-11dc-ba45-00000e251029). 


La guida affronta tutti i passaggi del
percorso che porta all&amp;#39;acquisto di un&amp;#39;abitazione: dalla scelta
dell&amp;#39;appartamento alle responsabilit&amp;agrave; del venditore e dell&amp;#39;agenzia immobiliare,
dalle spese e le imposte che gravano sul compratore e il modo con cui
calcolarle alle agevolazioni per l&amp;#39;acquisto della prima casa, fino
all&amp;#39;eventuale stipula di un mutuo con consigli sul tasso di interesse pi&amp;ugrave;
adeguato. 


Prima di imbattersi nella fase di
compravendita &amp;egrave; bene accertarsi &amp;ndash; si apprende leggendo le pagine del documento
&amp;ndash; che l&amp;#39;abitazione sia stata costruita regolarmente o che, in caso contrario,
il proprietario sia in possesso della sanatoria rilasciata dal Comune.


&amp;Egrave; necessario, inoltre, verificare che
non vi siano ipoteche sull&amp;#39;abitazione, accertare la provenienza
dell&amp;#39;appartamento, in particolar modo nei casi in cui sia pervenuto dal
venditore per eredit&amp;agrave; o per donazione. Quanto allo stato dell&amp;#39;immobile non
sempre affidarsi al colpo d&amp;#39;occhio pu&amp;ograve; essere sufficiente. Vi sono casi in cui,
infatti, &amp;egrave; opportuno avvalersi della consulenza di un tecnico (ad esempio,
nella valutazione di crepe). Superati questi ostacoli il passo successivo
consiste nel determinare il valore dell&amp;#39;appartamento. La guida offre tutti i
parametri per effettuare il calcolo della superficie commerciale. Ma non basta.
Il quadro (e il prezzo) cambiano a seconda che l&amp;#39;appartamento sia libero o
affitto. In quest&amp;#39;ultimo caso subisce una svalutazione del prezzo fra il 20 e
il 30 per cento. 


Nella sezione dedicata alle
responsabilit&amp;agrave; del venditore, si precisa che questi deve garantire che
l&amp;#39;immobile &amp;egrave; esente da vizi tali da comprometterne l&amp;#39;uso. Poi si passa alla
fase della compravendita dove &amp;egrave; obbligatorio, pena la nullit&amp;agrave;, l&amp;#39;atto scritto.
Il vademecum spiega nel dettaglio la differenza tra compromesso, proposta
d&amp;#39;acquisto e i vari tipi di caparra. Infine, per chi ricorre a un mutuo, il documento
dettaglia sulle differenze tra tasso fisso, variabile e misto descrivendo
vantaggi e svantaggi delle varie opzioni. E precisa che la rata sopportabile
viene calcolata sul 33% del reddito. 


&amp;laquo;Nella pratica quotidiana, per&amp;ograve;, le
banche chiedono molte pi&amp;ugrave; garanzie a un immigrato che a un residente &amp;ndash; spiega
Cesare Bordolini, responsabile del progetto nuovi cittadini dell&amp;#39;Asppi e
curatore della guida -. Di conseguenza, la difficolt&amp;agrave; di avere credito presso
le banche pu&amp;ograve; aprire la strada a operazioni illecite quali ad esempio la
falsificazione&amp;raquo;. 


V. L.LA GUIDA &amp;egrave; tradotta in sei lingue
&amp;ndash; francese, inglese, rumeno, spagnolo, arabo e cinese &amp;ndash; la Guida all&amp;#39;acquisto
della casa realizzata dall&amp;#39;Associazione sindacale dei piccoli proprietari
immobiliari (integralmente scaricabile sul sito del Sole- 24 Ore). 


Il vademecum Asppi mira a favorire
l&amp;#39;acquisto della casa da parte degli immigrati che vivono in Italia www.ilsole24ore.com (http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/03/guida-asppi-rogiti-immigrati.shtml?uuid=39ce85d0-fd84-11dc-ba45-00000e251029)


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			<category>Veronica Centro News - Veronica Centro News</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:21:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dizionario  ICI</title>
			<link>http://www.veronicacentro.com/ici.html</link>
			<description>


ICI: IL DIZIONARIO DEI CONTRIBUENTI


 


A - Abitazione principale: l&amp;#39;esenzione Ici vale solo per l&amp;#39;abitazione
principale che non coincide sempre con l&amp;#39;immobile acquistato come  prima
casa  (agevolazioni Iva, imposta di registro, catastale, ipotecaria).
L&amp;#39;abitazione principale &amp;egrave; infatti quella in cui il proprietario ha la residenza
anagrafica. Il contribuente pu&amp;ograve; comunque provare che ha la dimora abituale &amp;egrave; in
una casa diversa.


 


Assimilazione: L&amp;#39;esenzione si estende alle abitazioni assimilate a quella
principale dai regolamenti comunali in vigore al 29 maggio scorso. Casi tipici:
la casa concessa in comodato gratuito ai parenti e dell&amp;#39;abitazione degli
anziani o dei disabili in case di cura.


 


B - Box: L&amp;#39;esenzione &amp;egrave; estesa anche ai box, ma nei limiti fissati dai regolamenti
comunali. 


 


C - Comuni: sono loro a precisare, per alcuni aspetti particolari, la
sfera di applicazione dell&amp;#39;esenzione. Possono anche limitare le pertinenze,
fissando un massimo per ogni abitazione principale o decidendo che lo solo i
fabbricati entro determinate categorie catastali. 
I regolamenti comunali sono consultabili su www.webifel.it (http://www.webifel.it/)


 


D - Divorzio o separazione: L&amp;#39;esenzione spetta anche al coniuge separato
o divorziato non assegnatario della casa coniugale di cui &amp;egrave; proprietario (a
condizione che non lo sia gi&amp;agrave; di un&amp;#39;altra casa), e che per lui &amp;egrave; l&amp;#39;abitazione
principale, nello stesso Comune. Quindi, beneficia dell&amp;#39;esenzione per la casa
principale, ma non per la casa coniugale. Invece, se la sua abitazione
principale &amp;egrave; in un Comune diverso da quello della casa coniugale, &amp;egrave; esentato su
entrambe.Dimora abituale: si presume sia l&amp;#39;abitazione che coincide con la
residenza anagrafica. Ma non sempre &amp;egrave; cos&amp;igrave;: si pu&amp;ograve; risiedere in un Comune e
lavorare in un altro. Si pu&amp;ograve; ottenere l&amp;#39;esenzione esibendo le ricevute di
pagamento di elettricit&amp;agrave;, gas, acqua, condominio e rifiuti.


 


E - Eredi: Anche per gli eredi vale la regola dell&amp;#39;abitazione
principale: &amp;egrave; esente chi ha la residenza (o la dimora abituale) nella casa
ereditata. Mentre se essa viene, per esempio, affittata ad altri, l&amp;#39;Ici va
pagata.F - Fabbricati rurali: sono esclusi da Ici i fabbricati che hanno i
requisiti di ruralit&amp;agrave;. Tali anche le costruzioni che servono all&amp;#39;allevamento e
al ricovero degli animali, oltre che i fabbricati utilizzati per le attivit&amp;agrave; di
trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
anche di coop e consorzi.


 


N - Nuda propriet&amp;agrave;: &amp;egrave; il diritto che rimane al proprietario
dell&amp;#39;immobile, quando un altro soggetto ne ha l&amp;#39;usufrutto. Il nudo proprietario
non paga l&amp;#39;Ici, in quanto il soggetto passivo dell&amp;#39;imposta comunale &amp;egrave;
l&amp;#39;usufruttuario.P - Pertinenze: il proprietario della casa principale pu&amp;ograve; destinare una
pertinenza in modo durevole a servizio od ornamento dell&amp;#39;abitazione. Tuttavia,
l&amp;#39;esenzione vale nei limiti dei regolamenti comunali.


 


R - Rimborsi: Chi ha gi&amp;agrave; versato l&amp;#39;Ici sugli immobili esentati ha
diritto al rimborso, che deve essere disposto d&amp;#39;ufficio dai comuni, in base ai
loro regolamenti. Se manca il regolamento o il rimborso d&amp;#39;ufficio non arriva,
il contribuente pu&amp;ograve; richiedere il rimborso all&amp;#39;Ufficio Tributi del Comune
interessato, entro 5 anni dalla data del versamento dell&amp;#39;imposta. Il rimborso
deve essere effettuato dal Comune entro 180 giorni dalla data di presentazione
della domanda (compresi gli interessi).


 


Ravvedimento: chi non riesce a pagare l&amp;#39;Ici entro il 16 giugno e non
viene  scoperto  prima dal Comune, pu&amp;ograve; avvalersi del ravvedimento
operoso, versando quanto dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi (si
leggano gli articoli sotto). 


 


Rendita catastale: &amp;egrave; il valore fiscale attribuito a un immobile e si
ottiene moltiplicando la sua consistenza (vani, mq o mc) alla tariffa d&amp;#39;estimo.
L&amp;#39;agenzia del Territorio la determina tenendo conto del Comune, della zona
censuaria, della categoria e della classe. 


 


S - Scadenza: l&amp;#39;acconto Ici 2008, pari al 50% dell&amp;#39;imposta va pagata
entro luned&amp;igrave; 16 giugno 2008 . 


Tra il primo e il 17 dicembre 2008 (il 16 &amp;egrave; domenica), invece, deve essere
versato il saldo. 
Liquidabile in un&amp;#39;unica soluzione, entro il termine della prima rata. Per la
base imponibile, su cui si applica l&amp;#39;aliquota decisa dal Comune, si deve
moltiplicare la rendita catastale in vigore al 1&amp;deg; gennaio (rivalutata del 5%)
per 50 se immobili di categoria A/10 e D ( uffici, studi, alberghi, opifici),
per 34 se immobili C/1 (negozi e botteghe), per 140 se immobili B (collegi,
convitti) e per 100 se seconde case e altri immobili.


 


T - Terreni: sono considerati agricoli se adibiti all&amp;#39;esercizio
delle attivit&amp;agrave; di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del
bestiame ed attivit&amp;agrave; connesse. L&amp;#39;area fabbricabile &amp;egrave; quella utilizzabile a
scopo edificatorio.U - Ulteriore detrazione: lo sconto dall&amp;#39;imposta per l&amp;#39;abitazione
principale dell&amp;#39;1,33 per mille previsto dalla manovra 2008 &amp;egrave; stato
completamente assorbito dalla nuova esenzione.


 


V - Ville e castelli: Per questi non vale l&amp;#39;abolizione dell&amp;#39;Ici.


 

Cliccare su questo link per leggere o scaricare l&amp;#39;articolo (http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/06/ici-dizionario-contribuenti.shtml?uuid=040b963e-3b93-11dd-ac5b-00000e251029 DocRulesView=Libero fromSearch)
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			<category>Veronica Centro News - Veronica Centro News</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 10:27:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Preliminare e rogito a regola d'arte </title>
			<link>http://www.veronicacentro.com/preliminare-2.html</link>
			<description>


Consigli Utili

Quando si acquista una casa, il primo
passo formale &amp;egrave; la stipula del contratto preliminare, nel quale vanno inserite
il pi&amp;ugrave; dettagliatamente possibile tutte le clausole che si vogliono poi
riprodurre in modo definitivo al rogito. Il preliminare o
 compromesso  &amp;egrave; il contratto, con cui i contraenti si obbligano alla
stipula di un futuro contratto (contratto definitivo o rogito). Ha quindi
effetti solo obbligatori, mentre il contratto definitivo nel campo della
contrattazione immobiliare produce effetti traslativi, e cio&amp;egrave; la trasmissione
di un diritto &amp;ndash; ad esempio il diritto di propriet&amp;agrave; &amp;ndash; dal venditore
all&amp;#39;acquirente. Il preliminare va registrato. Vediamo come. La registrazione
paga l&amp;#39;imposta di registro di 168 euro; Nel caso di versamento di una caparra
si applica (sia per il contratto soggetto a Iva sia per quello soggetto a
imposta di registro) il registro allo 0,50 per cento sull&amp;#39;importo della
caparra. Nel caso di versamento di un acconto: se il venditore &amp;egrave; un soggetto Iva,
all&amp;#39;acquirente viene addebitata l&amp;#39;Iva con l&amp;#39;aliquota propria del bene ceduto
sull&amp;#39;importo dell&amp;#39;acconto; se non &amp;egrave; un soggetto Iva, sull&amp;#39;acconto si applica
l&amp;#39;imposta di registro al 3 per cento. Dall&amp;#39;imposta di registro pagata per la
registrazione del contratto definitivo si detrae l&amp;#39;imposta di registro versata
su caparra e acconto. Pertanto, nel caso di contratto definitivo soggetto a Iva
in modo ordinario (per il quale, in sede di registrazione, non si paga imposta
proporzionale di registro): - se &amp;egrave; stato pagato un acconto, sul suo importo non
si paga il registro ma si applica la stessa aliquota Iva prevista per il
contratto definitivo. In pratica, l&amp;#39;Iva si paga all&amp;#39;impresa venditrice man mano
che si versano, dapprima, gli acconti del prezzo complessivamente dovuto e,
infine, il saldo di detto prezzo; - la detrazione dell&amp;#39;imposta di registro
versata sulla caparra, dunque, non funziona per i contratti cui si applica
l&amp;#39;Iva e il registro eventualmente versato in sede di registrazione di un
contratto soggetto a Iva, &amp;ldquo;a causa&amp;rdquo; della caparra che esso contenga, viene
irrimediabilmente persa (ed &amp;egrave; questa la ragione pratica per cui nei preliminari
stipulati da soggetti Iva c&amp;#39;&amp;egrave; solo la previsione di acconti, mentre di caparre
non v&amp;#39;&amp;egrave; traccia). Per il contratto preliminare soggetto a Iva &amp;egrave; inoltre dettata
una regola ad hoc per rimediare al problema dell&amp;#39;aliquota Iva applicabile agli
acconti pagati all&amp;#39;impresa venditrice se chi compra non pu&amp;ograve; &amp;ndash; in quel momento &amp;ndash;
rendere le dichiarazioni per ottenere il beneficio fiscale: ad esempio la
dichiarazione di non titolarit&amp;agrave; di altra abitazione (si veda anche il fac
simile qui a destra). &amp;Egrave; il caso del proprietario di una casa, che sar&amp;agrave; venduta
proprio per finanziare l&amp;#39;acquisto di una nuova abitazione da una impresa
costruttrice. L&amp;#39;impresa deve intanto emettere fattura per gli acconti che
riceve, ma il futuro acquirente non ha ancora i requisiti per lo sconto prima
casa, che avr&amp;agrave; invece al rogito dopo aver venduto quella di cui &amp;egrave; titolare. Per
evitare l&amp;#39;emissione di fatture con aliquota ordinaria, e procedere poi a
rimborsi a carico del costruttore e a favore dell&amp;#39;acquirente, la legge consente
di applicare agli acconti l&amp;#39;aliquota Iva agevolata. Basta che nel preliminare
il futuro acquirente dichiari che avr&amp;agrave; diritto allo sconto
prima casa al momento del rogito.


Cliccare su questo link per leggere o scaricare l&amp;#39;articolo (http://www.casa24.ilsole24ore.com/cerco-casa/news/2008/07/13/40_D.php?uuid=3c8fcd48-509e-11dd-8efb-4db67960deb7 DocRulesView=Libero fromSearch) 


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			<category>Veronica Centro News - Veronica Centro News</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 10:13:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Nazione: Ville da Sogno a Lucca</title>
			<link>http://www.veronicacentro.com/nazione.html</link>
			<description>
MERCATO IMMOBILIARE 
Ville da sogno in vendita. Palazzi e dimore di lusso


Sono case da sogno. E  pochi possono permettersele. Dare un&amp;#39;occhiata per&amp;ograve; non costa nulla, anche perch&amp;egrave; negli ultimi mesi sono tantissime le dimore di charme presenti sul mercato della Lucchesia: da ville esclusive a cascinali, ce n&amp;#39;&amp;egrave; per tutti i gusti. Un vero e proprio boom  



Lucca, 24 luglio 2008 -  Quali sono allora gli ultimi gioielli sul mercato? Scopriamoli insieme. Ovviamente, sussurrando i prezzi, che oscillano tra il milione e i quattro milioni di euro. A Ghivizzano &amp;egrave; in vendita Villa Buonvisi, gi&amp;agrave; ribattezzata come dimora &amp;laquo;dalle cento finestre&amp;raquo;. Si tratta di un palazzo fortificato del 1274 appartenuto a una delle famiglie pi&amp;ugrave; illustri di Lucca, sviluppato su quattro livelli per una superficie complessiva di circa 460 metri quadri. All&amp;rsquo;interno dell&amp;rsquo;edificio vi sono tre aree distinte: la dimora nobile padronale al piano terra e primo, la suite indipendente per gli ospiti situata al primo piano con accesso indipendente, gli affascinanti spazi delle antiche cantine, rimasti intatti e situati al piano seminterrato. La proposta da mille e una notte &amp;egrave; dell&amp;rsquo;immobiliare &amp;laquo;Veronica Centro Real Estate&amp;raquo;............................................... 


Per leggere l&amp;#39;articolo: http://lanazione.ilsole24ore.com/lucca/2008/07/24/106821-ville_sogno_vendita.shtml (http://lanazione.ilsole24ore.com/lucca/2008/07/24/106821-ville_sogno_vendita.shtml)  


</description>
			<category>Veronica Centro News - Veronica Centro News</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:03:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IMPORTANTE Nota FIMAA: Soppressione Norma di certificazione Impianti</title>
			<link>http://www.veronicacentro.com/impianti-4.html</link>
			<description>


L&amp;#39;associazione nazionale dei mediatori FIMAA, ha diffuso ai suoi associati la seguente nota riguardante la soppressione, in sede notarile, dell&amp;#39;obbligo da parte del venditore di certificare la conformit&amp;agrave; degli impianti e la soppressione dell&amp;#39;obbligo di consegna da parte del locatore della relativa documentazione, se trattasi di locazione.


 


Alleghiamo di seguito il testo integrale della nota inviata dallo studio dell&amp;#39;Avv. Paolo Pesando consulente legale della FIMAA 



D.M. 37/08 e D.L.
112/08


 
Prima NOTA ai partecipanti all&amp;rsquo;apposito convegno FIMAA 


L&amp;rsquo;art. 35 del Decreto Legge 112 del 25/6/08 ha soppresso l&amp;rsquo;art. 13 del DM 
37/08 e la nuova norma ha effetto immediato essendo entrata in vigore in pari 
data.


Detto articolo ha peraltro mantenuto in vigore tutti gli altri articoli del 
precedente Decreto 37/08 e previsto l&amp;rsquo;emanazione entro marzo 2009 di nuove 
norme per disciplinare il complesso delle disposizioni in materia di impianti, la definizione di un sistema di verifica degli stessi, nonch&amp;eacute; la disciplina 
sanzionatoria.


Con la soppressione di detta norma scompaiono pertanto, in tema di impianti:


	
	a) in sede di atto notarile l&amp;rsquo;obbligo per il venditore di
	certificarne la 
	conformit&amp;agrave;
	
	
	
	


	
	b) in caso di locazione l&amp;rsquo;obbligo per il locatore di
	consegnare la relativa documentazione
	
	
	
	


In particolare quindi dal 25/6/08 non sar&amp;agrave; pi&amp;ugrave; necessario
che le parti in occasione degli atti definitivi si preoccupino di certificare od 
allegare documenti comprovanti la sicurezza degli impianti o di 
prevederne l&amp;rsquo;esonero, in quanto i notai non hanno pi&amp;ugrave; l&amp;rsquo;obbligo in sede di
rogito di 
richiedere alle parti dichiarazioni in tema.


Si ritiene per&amp;ograve; di osservare che, essendo rimasti fermi gli obblighi di legge 
gi&amp;agrave; preesistenti in merito alla garanzia per vizi, sar&amp;agrave; comunque opportuno che 
gli agenti immobiliari nel corso della trattativa analizzino e nella proposta
d&amp;rsquo;acquisto descrivano la situazione degli impianti, in modo che le parti assumano
in modo conscio le rispettive obbligazioni di comprare e vendere il bene, onde 
prevenire possibili successivi contenziosi.


In definitiva si pu&amp;ograve; concludere, come prima nota, che l&amp;rsquo;articolo soppresso ha 
comunque richiamato l&amp;rsquo;attenzione su una particolare fattispecie ed &amp;egrave; facile 
prevedere che in futuro le parti richiederanno all&amp;rsquo;agente immobiliare 
informazioni in merito.


Conseguentemente il mediatore dovr&amp;agrave; non ignorare tale problematica, ma 
invitare le parti a chiarire la stessa, come peraltro in tema di situazione 
ipotecaria, urbanistica, ecc. onde non incorrere nella previsione di responsabilit&amp;agrave; di cui all&amp;rsquo;art. 1759
C.C., fermo restando che non gli competer&amp;agrave; 
alcun obbligo di verifica o accertamento tecnico degli impianti interni di cui 
dovr&amp;agrave; occuparsi un tecnico abilitato.


Avv. Paolo Pesando


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			<category>Veronica Centro News - Veronica Centro News</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:15:59 +0100</pubDate>
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