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		<title>Compravendite Immobili e Normativa Sicurezza Impianti</title>
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La ns. Associazione, la FIMAA, ha recentemente messo a disposizione dei propri associati alcuni documenti che aiutano a far luce sulla recente normativa di regolarizzazione e certificazione degli impianti  tecnici  degli immobili.


 


Vi alleghiamo i relativi testi, che possono essere stampati, il testo del Decreto n&amp;deg;37 e le note aggiuntive dei consulenti legali FIMAA, in formato pdf.


 


// 



Ministero dello Sviluppo Economico
UFFICIO LEGISLATIVO



Unioncamere
Camere di Commercio d&amp;rsquo;Italia


Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA


Oggetto: Quesiti interpretativi concernenti l&amp;rsquo;articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37.


Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, diriordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all&amp;rsquo;interno degli edifici, che entrer&amp;agrave; in vigore il 27 marzo 2008. Come &amp;egrave; noto, il decreto &amp;egrave; stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed &amp;egrave;stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende pi&amp;ugrave; efficaci, anche rafforzando l&amp;rsquo;attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all&amp;rsquo;interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti. In particolare, l&amp;rsquo;art. 13 &amp;ndash; Documentazione, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. Si profila pertanto l&amp;rsquo;opportunit&amp;agrave; che sia dato al presente parere giuridico la pubblicit&amp;agrave; che si riterr&amp;agrave; pi&amp;ugrave; opportuna, anche nei confronti degli uffici territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti l&amp;rsquo;interoregolamento.


 


Ci&amp;ograve; premesso, si osserva quanto segue:


 


a ) gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell&amp;rsquo;immobile L&amp;rsquo;art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di &amp;ldquo;trasferimento dell&amp;rsquo;immobile a qualsiasi titolo&amp;rdquo; e, quindi, in caso di trasferimento della propriet&amp;agrave; dell&amp;rsquo;immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione). L&amp;rsquo;ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all&amp;rsquo;utilizzatore &amp;ldquo;copia della stessa documentazione&amp;rdquo; anche al soggetto che &amp;ldquo;utilizza a qualsiasi titolo l&amp;rsquo;immobile&amp;rdquo;. Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilit&amp;agrave; di deroga previste nella prima parte dell&amp;rsquo;articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse gi&amp;agrave; il precedente utilizzatore, che consegner&amp;agrave; al nuovo utilizzatore l&amp;rsquo;originale, cos&amp;igrave; come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo. Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell&amp;rsquo;atto, e ci&amp;ograve; costituisce una rilevante novit&amp;agrave; rispetto alla precedente disciplina che, all&amp;rsquo;art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene oraabrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni. Infatti i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell&amp;rsquo;immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all&amp;rsquo;epoca della costruzione o modifica dell&amp;rsquo;impianto e cio&amp;egrave;:


- la dichiarazione di conformit&amp;agrave;, se gi&amp;agrave; prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora- per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che leparti si accordino ai sensi dell&amp;rsquo;art. 13 per non allegarla;- il progetto ed il collaudo dell&amp;rsquo;impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all&amp;rsquo;epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizier&amp;agrave; dopol&amp;rsquo;entrata in vigore del decreto, in molti casi l&amp;rsquo; art. 5, comma 1, chide non il progetto ma ilpi&amp;ugrave; semplice elaborato tecnico previsto dall&amp;rsquo;art. 7, comma 2, del decreto che andr&amp;agrave; consegnato;


- il libretto d&amp;rsquo;uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili &amp;egrave;obbligatorio solo per l&amp;rsquo;eventuale impianto di riscaldamento autonomo;


- la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformit&amp;agrave;, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilit&amp;agrave; del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novit&amp;agrave; e pu&amp;ograve; anche riguardare l&amp;rsquo;intero edificio.


Occorre ricordare che secondo l&amp;rsquo;art. 7, comma 1, il progetto o l&amp;rsquo;elaborato tecnico fanno &amp;ldquo;parte integrante&amp;rdquo; della dichiarazione di conformit&amp;agrave;: pertanto: a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di conformit&amp;agrave;; b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio ma mancante, potr&amp;agrave; essere sostituito dalla medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformit&amp;agrave;, ai sensi dell&amp;rsquo;art.7, comma 6.


b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformit&amp;agrave; degli impianti alla normativa di sicurezza L&amp;rsquo;art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che &amp;ldquo;L&amp;rsquo;atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformit&amp;agrave; degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza &amp;rdquo;. La norma si riferisce solo al &amp;ldquo;venditore&amp;rdquo;. Tuttavia, considerata l&amp;rsquo;affinit&amp;agrave; della fattispecie e le finalit&amp;agrave; della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della propriet&amp;agrave; o di altro diritto reale dell&amp;rsquo;immobile. L&amp;rsquo;introduzione di questa clausola nel contratto &amp;egrave; obbligatoria, nell&amp;rsquo;atto definitivo di trasferimento della propriet&amp;agrave; dell&amp;rsquo;immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalit&amp;agrave; di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumit&amp;agrave; ed il diritto alla salute delle persone.


c) i contenuti della garanzia del venditore La norma prevista dal decreto in esame &amp;egrave; conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civilecontenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualit&amp;agrave; promesse o essenziali all&amp;rsquo;uso della cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta &amp;egrave; immune da vizi che la rendono inidonea all&amp;rsquo;uso cui &amp;egrave; destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Ci&amp;ograve; infatti pu&amp;ograve; verificarsi, infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in parte l&amp;rsquo;immobile, secondo la sua destinazione d&amp;rsquo;uso, a causa della non conformit&amp;agrave; degli impianti alle norme di sicurezza. L&amp;rsquo;art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore, ma ci&amp;ograve; non vale se il venditore ne ha dichiarato l&amp;rsquo;assenza o si &amp;egrave; comunque accollato il relativo rischio, cos&amp;igrave; come accade con l&amp;rsquo;apposizione della clausola in esame. In ogni caso, la non conformit&amp;agrave; di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la prova della conoscenza o facile conoscibilit&amp;agrave;. Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di s&amp;egrave; la responsabilit&amp;agrave; per ogni spesa o danno derivante dall&amp;rsquo; eventuale non conformit&amp;agrave; degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili.


d) la possibilit&amp;agrave; delle parti di derogare all&amp;rsquo;obbligo di garanzia del venditore La clausola di garanzia del venditore &amp;egrave; obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l&amp;rsquo;esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave,aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma). Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilit&amp;agrave; del venditore, ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile. Per derogare alla prevista responsabilit&amp;agrave; di chi vende, &amp;egrave; , necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d&amp;rsquo;atto del compratore, circa la non conformit&amp;agrave; o la possibile non conformit&amp;agrave; di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili. Solo l&amp;rsquo;apposizione di una clausola di questo tipo potr&amp;agrave; quindi superare la generale presunzione dell&amp;rsquo;ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge cos&amp;igrave; lapropria finalit&amp;agrave; di interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le responsabilit&amp;agrave; relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita di immobili.


e) i connessi chiarimenti in ordine all&amp;rsquo;applicazione di talune sanzioni Il decreto in esame persegue le descritte finalit&amp;agrave; di interesse pubblico anche mediante l&amp;rsquo;introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa e supera le incertezze che ne avevano ostacolato l&amp;rsquo;applicazione, ma che conserva il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto dalla legge n. 46/1990, sistema che dovr&amp;agrave;, pertanto, continuare a trovare applicazione. A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che il rinvio operato dall&amp;rsquo;art. 15, comma 3,alle &amp;ldquo;commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi&amp;rdquo; deve necessariamente intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla commissione o altro soggetto. In particolare, secondo la tesi interpretativa qui individuata, l&amp;rsquo;annotazione di cui al comma 3 e la sospensione di cui al comma 4 dell&amp;rsquo;art. 15, saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli albi artigiani, ove esistenti, provveder&amp;agrave; la commissione provinciale competente, o il diverso organo individuato con legge regionale.


f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina L&amp;rsquo;art. 13, in mancanza di una diversa previsione, &amp;egrave; immediatamente operativo e,anche in relazione alle sue finalit&amp;agrave; di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento. La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteriche regolano la successione delle norme nel tempo , in base alla loro conformit&amp;agrave; alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. Infatti, n&amp;eacute; l&amp;rsquo;art. 13 n&amp;eacute; nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all&amp;rsquo;adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili. 


Tanto si osserva ai fini di una tempestiva e puntuale applicazione della nuova normativa.Il Capo dell&amp;rsquo;Ufficio legislativo
(Cons. Raffaello Sestini)

//








Pubblichiamo, di seguito, le risposte fornite da Raffaello
Sestini, capo dell&amp;#39;ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico,
alle domande pi&amp;ugrave; frequenti sul Dm 37/2008.

D. L&amp;#39;obbligo di garanzia (articolo 13 del Dm 37/2008) riguarda i soli impianti
realizzati o modificati dopo il 27 marzo 2008 o anche gli impianti realizzati
in precedenza? In quest&amp;#39;ultimo caso, la garanzia concerne qualsiasi impianto o
solo quelli realizzati o modificati dopo la legge 46/1990?

R. Il Dm 22 gennaio 2008 n. 37 disciplina la realizzazione e la modifica in
condizioni di piena sicurezza degli impianti negli edifici, senza prevedere
nessuna disposizione di adeguamento degli impianti preesistenti che, pertanto,
si considerano a norma qualora realizzati o modificati in conformit&amp;agrave; alle
disposizioni applicabili a quell&amp;#39;epoca. D&amp;#39;altro canto, la prescrizione
dell&amp;#39;articolo 13, anche in relazione ai fini di tutela della sicurezza delle
persone, non pu&amp;ograve; non riguardare tutte le cessioni a qualsiasi titolo o di uso
dei fabbricati, compiute a decorrere dall&amp;#39;entrata in vigore della disciplina.
Ne consegue che dal 27 marzo del 2008 l&amp;#39;obbligo
di garanzia previsto dall&amp;#39;articolo 13 riguarda tutti gli edifici anche
preesistenti, ma, naturalmente la sicurezza degli impianti preesistenti (e
relativi oneri documentali) dovranno essere conformi alle norme applicabili
all&amp;#39;epoca della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento obbligatorio.
Pertanto, gli adempimenti diventano via via pi&amp;ugrave; tenui quanto pi&amp;ugrave; la
realizzazione degli impianti si allontana nel tempo.

D. L&amp;#39;obbligo di garanzia &amp;egrave; derogabile per esplicita pattuizione tra i
contraenti? In caso negativo, l&amp;#39;immobile non &amp;egrave; pi&amp;ugrave; vendibile fino a che gli
impianti non sono messi a norma? 






R. L&amp;#39;articolo 13 non prevede
eccezioni all&amp;#39;obbligo di garanzia, che risponde a un basilare principio di
buona fede contrattuale; &amp;egrave; viceversa possibile non allegare le dichiarazioni di
conformit&amp;agrave; e di rispondenza. La mancata previsione della garanzia da parte del
venditore pu&amp;ograve; essere fatta valere dall&amp;#39;acquirente, trattandosi di norma volta a
tutelare la pubblica incolumit&amp;agrave;, ma non comporta la nullit&amp;agrave; del contratto.

D. L&amp;#39;obbligo di garanzia &amp;egrave; derogabile per esplicita pattuizione tra i
contraenti se riguarda impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008? 






R. Si &amp;egrave; gi&amp;agrave; precisato che
l&amp;#39;obbligo di garanzia non prevede eccezioni perch&amp;eacute; risponde a un&amp;#39;esigenza di
interesse pubblico generale come quella delle sicurezze delle persone
(soprattutto casalinghe e bambini, che vengono oggi colpiti da frequenti
incidenti domestici). Inoltre, l&amp;#39;obbligo di garanzia risponde a principi
fondamentali dell&amp;#39;ordinamento giuridico, quali quello di buona fede
contrattuale e quello di responsabilit&amp;agrave; del venditore per i vizi della cosa
venduta. L&amp;#39;obbligo di garanzia, quindi, non &amp;egrave; mai derogabile e prescinde dal
tempo della realizzazione degli impianti.

D. Se la garanzia viene prestata ma poi l&amp;#39;impianto non si rivela a norma, la
violazione dell&amp;#39;obbligo di garanzia comporta l&amp;#39;applicazione della sanzione da
euro 1.000 a
euro 10.000? 






R. L&amp;#39;articolo 13 del nuovo
decreto impone al venditore di prestare la propria garanzia circa la sicurezza
degli impianti, nei termini gi&amp;agrave; indicati, ma non prevede uno specifico obbligo
di adeguamento degli impianti dell&amp;#39;immobile (che il venditore potrebbe anche
non conoscere affatto) prima di stipulare la vendita o la locazione. Pertanto, se
l&amp;#39;impianto non si rivela a norma, scatta la garanzia prestata con l&amp;#39;obbligo del
venditore di tenere indenne il compratore dalle spese e dagli eventuali danni
(obbligo che peraltro preesisteva secondo i principi generali del nostro
ordinamento). Non &amp;egrave; viceversa configurabile una sanzione amministrativa, salvo
che si possa risalire a specifiche responsabilit&amp;agrave; relative all&amp;#39;avvenuta
installazione e manutenzione dei singoli impianti.

D. La sanzione viene irrogata al costruttore, all&amp;#39;impiantista, al
committente, al venditore, al notaio? 






R. La sanzione, che come si &amp;egrave;
visto pu&amp;ograve; riguardare solo la mancata previsione della garanzia, riguarda il
venditore salva la responsabilit&amp;agrave; deontologica del notaio.

D. Se la garanzia viene prestata e poi l&amp;#39;impianto non si rivela a norma, la
violazione dell&amp;#39;obbligo di garanzia determina la nullit&amp;agrave; del contratto? 






R. L&amp;#39;obbligo di garanzia
determina effetti proprio solo in caso di impianto non a norma ponendo la
relativa responsabilit&amp;agrave; in capo al venditore, senza, in ogni caso incidere
sulla esistenza, validit&amp;agrave; o efficacia del contratto, salvo che il compratore
possa dimostrare che la difformit&amp;agrave; dell&amp;#39;impianto dalla disciplina a esso
applicabile costituisce un inadempimento  essenziale , tale da porre
nel nulla l&amp;#39;intero contratto.

D. Se in un contratto preliminare nulla viene detto sullo stato degli
impianti, il preliminare si interpreta nel senso che l&amp;#39;immobile &amp;egrave; venduto
&amp;laquo;visto e piaciuto&amp;raquo; e &amp;laquo;nello stato in cui si trova&amp;raquo; oppure si interpreta nel
senso che il venditore deve mettere a norma gli impianti e garantire la loro
conformit&amp;agrave;?






R. Il venditore &amp;egrave; tenuto a
garantire la sicurezza degli impianti, nei termini anzidetti, ma non &amp;egrave; tenuto a
metterli a norma, salvo che tale obbligo sia espressamente previsto dal
preliminare o dal definitivo.

D. Se in un contratto di compravendita non &amp;egrave; fatta menzione della garanzia
n&amp;eacute; &amp;egrave; contenuta un&amp;#39;esplicita deroga alla garanzia, si applica la sanzione da
euro 1.000 a
euro 10.000? 






R. S&amp;igrave;.

D. Questa sanzione viene irrogata al costruttore, all&amp;#39;impiantista, al
committente, al venditore, al notaio? 






R. La sanzione viene irrogata al
venditore salva la responsabilit&amp;agrave; deontologica del notaio.

D. Se in un contratto di compravendita non &amp;egrave; fatta menzione della garanzia
n&amp;eacute; &amp;egrave; contenuta un&amp;#39;esplicita deroga alla garanzia, il contratto &amp;egrave; nullo? 






R. No. Pu&amp;ograve; caso mai ritenersi che
la garanzia valga comunque, anche ove non espressamente apposta.

D. L&amp;#39;articolo 13 prima parla di &amp;laquo;trasferimento a qualsiasi titolo&amp;raquo; e poi
parla di &amp;laquo;venditore&amp;raquo;. Cosa si intende per &amp;laquo;trasferimento a qualsiasi titolo&amp;raquo;?
Solo la compravendita? Qualsiasi atto traslativo a titolo oneroso (permuta,
conferimento, eccetera)? Anche i trasferimenti a titolo gratuito (donazione)? La
costituzione e il trasferimento di usufrutto? Il trasferimento di nuda
propriet&amp;agrave;? 




R. La norma riguarda ogni forma
di trasferimento, anche quello a titolo gratuito in quanto il principio su cui
si fonda la garanzia &amp;egrave; quello della tutela della sicurezza delle persone. Del
resto, la giurisprudenza ha gi&amp;agrave; affrontato e chiarito gli ambiti della
responsabilit&amp;agrave; di chi mette un bene a disposizione di altri a titolo gratuito.


//


Schema domande sul D.M. 


Cosa cambia per gli immobili da domani?
Questi obblighi riguardano tutti gli immobili?


Tutti gli immobili devono essere provvisti,
in caso di vendita o di affitto, salvo la deroga di cui oltre, di una garanzia
sulla conformit&amp;agrave; degli impianti domestici alla normativa sulla sicurezza in
vigore al momento della loro attuazione. Questo si attua tramite la
dichiarazione di garanzia resa dal venditore nel contratto, e con l&amp;rsquo;allegazione
al contratto della dichiarazione di conformit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;impianto alla normativa
tecnica (allegazione che per&amp;ograve; si pu&amp;ograve; evitare).


Quando e come &amp;egrave; stato stabilito
il nuovo obbligo?


Dal decreto n. 37/08 del ministero dello
Sviluppo economico. Il provvedimento entrato in
vigore il 27-03-2008.


Cosa succede per i contratti
d&amp;rsquo;affitto in corso?


Non &amp;egrave; stato ancora chiarito.
Presumibilmente, proseguono immutati. L&amp;rsquo;obbligo scatter&amp;agrave; alla data di scadenza,
cio&amp;egrave; nel momento di stipulazione del nuovo contratto. Tuttavia rimane il dubbio
per i contratti che si rinnovano  tacitamente .


Quali sono gli impianti
interessati?


Sono gli impianti elettrici,
radiotelevisivi, idrici, sanitari, di protezione contro le scariche
atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere, di riscaldamento,
di climatizzazione, di condizionamento. Nel decreto ministeriale vengono
menzionati anche gli impianti di refrigerazione, di distribuzione e
utilizzazione di gas, di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di protezione antincendio.


In cosa consiste la garanzia
sugli impianti?


Nella loro conformit&amp;agrave; alle norme tecniche
cui ogni impianto deve fare riferimento (norme Uni o altre disposizioni,ad esempio).


Chi &amp;egrave; incaricato di certificare
la conformit&amp;agrave;?


Le imprese e i professionisti competenti
(ingegneri,geometri eccetera).


Senza garanzia l&amp;rsquo;immobile si pu&amp;ograve;
vendere?


S&amp;igrave;, l&amp;rsquo;immobile si pu&amp;ograve; comunque vendere o
affittare anche in assenza di garanzia. Vale la possibilit&amp;agrave; di deroga prevista
dal Codice civile. Ma deve essere chiaro tra le parti lo stato degli impianti.
In sostanza, in una compravendita, il notaio assicurer&amp;agrave; che il venditore abbia
informato l&amp;rsquo;acquirente dello stato di non conformit&amp;agrave; degli impianti e che
l&amp;rsquo;acquirente abbia effettivamente compreso.


Se invece la conformit&amp;agrave; c&amp;rsquo;&amp;egrave;, come
va provata?


Il 
venditore deve consegnare all&amp;rsquo;acquirente la relativa documentazione;
inoltre si deve, salvo deroga, allegare all&amp;rsquo;atto di compravendita o al
contratto di locazione la dichiarazione di conformit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;impianto alla
normativa tecnica (o, per gli impianti gi&amp;agrave; costruiti, la  dichiarazione
di rispondenza ).


Se non si scrive nulla dello
stato degli impianti?


Per la mancanza della clausola contrattuale
il venditore rischia una sanzione da mille a 10mila euro.


La garanzia ci vuole gi&amp;agrave; nel
preliminare?


No, non &amp;egrave; obbligatoria, ma &amp;egrave; senz&amp;rsquo;altro
opportuna per evitare sorprese al momento del rogito.


Questi obblighi riguardano tutti
gli immobili?


S&amp;igrave;. Residenziali, commerciali e di qualsiasi
altra natura.


Si pu&amp;ograve; far valere una conformit&amp;agrave;
ante 27 marzo?


S&amp;igrave;. Vale la conformit&amp;agrave; secondo le norme vigenti
all&amp;rsquo;epoca della Costruzione o dell&amp;rsquo;intervento.


Anche i nuovi immobili sono
interessati?


S&amp;igrave;, ma in questo caso il Dm non ha un reale
effetto pratico. Per ottenere l&amp;rsquo;agibilit&amp;agrave;, infatti,gli impianti devono essere a
norma. Quindi l&amp;rsquo;agibilit&amp;agrave; implica e riassume l&amp;rsquo;obbligo di garanzia.


La conformit&amp;agrave; vale anche per le
donazioni?


Non &amp;egrave; stato del tutto chiarito. Il ministero
dello Sviluppo economico dovrebbe diffondere istruzioni ufficiali per
illustrare questo e diversi altri aspetti ancora oscuri del decreto.


Cosa succede per interventi
fai-da-te?


Neppure questo &amp;egrave; stato chiarito.
Presumibilmente, se l&amp;rsquo;intervento &amp;egrave; stato di portata tale da aver modificato le
caratteristiche dell&amp;rsquo;impianto, chi vuole far valere la conformit&amp;agrave; deve farlo
certificare da un professionista o da un&amp;rsquo;impresa con una  dichiarazione di
rispondenza .


Perch&amp;eacute; l&amp;rsquo;obbligo di garanzia?


Per aumentare le tutele rispetto agli
incidenti domestici. Ma l&amp;rsquo;effetto pu&amp;ograve; anche essere quello di introdurre una
maggiore trasparenza (anche fiscale) negli interventi di manutenzione e
ristrutturazione, che con l&amp;rsquo;entrata invigore di questo Dm dovranno essere
eseguiti  a regola d&amp;rsquo;arte .


 


Per consultare o scaricare il documento completo contenente il testo del Decreto n.37-2008, cliccando su  questo Link al Documento (http://www.veronicaimmobiliare.com/Dm%20n.37_Impianti.pdf) 


 


Per consultare o scaricare la nota dei consulenti legali FIMAA, cliccando su  questo Link al Documento (http://www.veronicaimmobiliare.com/Nota_Avv_FIMAA.pdf) 


 


Per ulteriori informazioni consultare anche la  Guida al decreto sulla sicurezza impianti  del Sole24Ore

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.veronicacentro.com/integrazione-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-04T18:26:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.veronicacentro.com</dc:source>
		<title>Antiriciclaggio: Testo integrativo al Decreto</title>
		<link>http://www.veronicacentro.com/integrazione-2.html</link>
		<description>There are no translations available
E&amp;#39; stato pubblicato dall&amp;#39;Agenzie delle Entrate, il testo integrativo al Decreto 605 e seguenti, che regolamenta la normativa antiriciclaggio; di seguito il testo completo.


 

//
 

N. 2008/31934


 


Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell&amp;rsquo;art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 605, cos&amp;igrave; come modificato dall&amp;rsquo;art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21novembre 2007, n. 231.


 


IL DIRETTORE DELL&amp;rsquo;AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,Dispone:


 


1. Integrazione dei dati oggetto della comunicazione



1.1 Gli operatori finanziari indicati all&amp;rsquo;art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, cos&amp;igrave; come indicato nell&amp;rsquo;allegato 3 del provvedimento del Direttore dell&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate del22 dicembre 2005 e sue successive integrazioni, comunicano, oltre ai dati indicati nel punto 2 del provvedimento del 19 gennaio 2007, le seguenti informazioni:


 


a) L&amp;rsquo;esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano. L&amp;rsquo;esistenzadelle operazioni in parola viene comunicata una sola volta, per ciascun anno solare, inoccasione della prima operazione compiuta;


 


b) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o anome di terzi;


 


c) i dati relativi alla natura del rapporto e la data di apertura, modifica e chiusura.


 


2. Modalit&amp;agrave; di trasmissione


 


2.1 Gli operatori finanziari, indicati nel punto 1.1, trasmettono i dati ivi specificati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo lespecifiche tecniche indicate nell&amp;rsquo;allegato 2 del presente provvedimento.


 


2.2 Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto


 


2.1, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate, al fine di verificare lacongruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.


 


2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte.


 


3. Termini per le comunicazioni


 


3.1 Le comunicazioni delle operazioni e dei dati anagrafici dei soggetti di cui al punto 1.1, lettera a), poste in essere a partire dalla data del 1&amp;deg; gennaio 2005, fino alla data del 31 dicembre 2007, sono effettuate a decorrere dal 1&amp;deg; aprile 2008 entro il 30giugno 2008.


 


3.2 Le comunicazioni di cui al punto 1.1, lettera b), in essere a partire dalla data del 1&amp;deg; gennaio 2005 fino alla data del 31 dicembre 2007, comprese le eventuali revoche, sono effettuate a decorrere dal 1&amp;deg; aprile 2008 entro il 30 giugno 2008.3.3 Le comunicazioni delle operazioni nonch&amp;eacute; dei dati identificativi dei soggetti di cui al punto 1.1, lettera a), poste in essere dal 1&amp;deg; gennaio 2008 al 30 giugno 2008,sono effettuate entro il 31 luglio 2008.3


 


3.4 Le comunicazioni di cui al punto 1.1, lettera b), poste in essere a partire dalla data del 1&amp;deg; gennaio 2008 fino alla data del 30 giugno 2008, comprese le eventuali revoche, sono effettuate entro il 31 luglio 2008.


 


3.5 Le successive comunicazioni di cui al punto 1.1, lettere a), b) e c), relative a ciascun mese sono effettuate entro il mese successivo.


 


5. Trattamento dei dati


 


5.1 I dati e le notizie che pervengono all&amp;rsquo;Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacit&amp;agrave; contributiva, nelrispetto dei diritti e delle libert&amp;agrave; fondamentali dei contribuenti.


 


5.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell&amp;rsquo;osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &amp;ldquo;Codice in materia di protezione dei dati personali&amp;rdquo;, sono archiviati in apposita sezione dell&amp;rsquo;Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessit&amp;agrave; stabilito dall&amp;rsquo;art. 3 del citato decreto legislativo, esclusivamente nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le attivit&amp;agrave; istruttorie per l&amp;rsquo;esecuzione delle indagini finanziarie, e previa apposita autorizzazione, per l&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate, del direttore centrale accertamento e del direttore regionale, e per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai sensi dell&amp;rsquo;articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600 ed all&amp;rsquo;articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


 


5.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate &amp;eacute; riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.


 


5.4 L&amp;rsquo;utilizzazione dei dati e delle notizie di cui al punto 2 ai fini della riscossione mediante ruolo avviene previo rilascio dell&amp;rsquo;autorizzazione di cui all&amp;rsquo;art. 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto2006, n. 248.4


 


5.5 Le predette informazioni saranno utilizzabili, nei casi previsti dall&amp;rsquo;art. 4 del decreto interministeriale del 4 agosto 2000, n. 269, anche dall&amp;rsquo;autorit&amp;agrave; giudiziaria,dagli ufficiali di polizia giudiziaria, dall&amp;rsquo;Ufficio italiano cambi, dal Ministro dell&amp;rsquo;interno, dal Capo della polizia &amp;ndash; direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori, dal direttore della Direzione investigativa antimafia e dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.


 


5.6 L&amp;rsquo;accesso ai dati da parte dei soggetti indicati nei precedenti punti avverr&amp;agrave; con modalit&amp;agrave; fissate in apposite convenzioni con ciascun organismo interessato.


 


6. Sicurezza dei dati


 


6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, &amp;egrave; garantita dal sistema di invio telematico dell&amp;rsquo;Anagrafe Tributaria, che &amp;egrave; basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell&amp;rsquo;utenteabbinato ad una specifica password. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati &amp;egrave; altres&amp;igrave; realizzata attraverso un meccanismo che garantisce lacifratura del canale trasmissivo.


 


6.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell&amp;rsquo;Anagrafe Tributaria &amp;egrave; garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione,identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonch&amp;eacute; della conservazione delle copie di sicurezza.


 


7. Ricevute


 


7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui &amp;egrave; completata, da parte dell&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.7.2 L&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate attesta l&amp;rsquo;avvenuta presentazione dellecomunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalit&amp;agrave; descritte,rispettivamente, al paragrafo 2 dell&amp;rsquo;allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell&amp;rsquo;allegatotecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:


 


a) la data e l&amp;rsquo;ora di ricezione del file;


b) l&amp;rsquo;identificativo del file attribuito dall&amp;rsquo;utente;
c) il protocollo attribuito al file, all&amp;rsquo;atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.


 


Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all&amp;rsquo;Agenziadelle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.


 


7.3 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano nonpresentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:



a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalit&amp;agrave; descritte al paragrafo 2 dell&amp;rsquo;allegato tecnico al decretodirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;


b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente pi&amp;ugrave; volte;c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software dicontrollo;
d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell&amp;rsquo;art. 3, commi 2-bis e 3, delregolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio1998;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.67.4 Gli esiti, di cui al precedente punto 7.3, sono comunicati sempre per viatelematica all&amp;rsquo;utente che ha effettuato la trasmissione del file, che e&amp;rsquo; tenuto ariproporre la trasmissione corretta entro i termini previsti. Nell&amp;rsquo;ipotesi di cui allalettera e), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto &amp;egrave; inogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi.


 


Motivazioni
Il presente provvedimento stabilisce, in attuazione dell&amp;rsquo;art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, cos&amp;igrave; come modificato dall&amp;rsquo;art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231,le modalit&amp;agrave; e i termini di comunicazione dei dati relativi all&amp;rsquo;esistenza delle cosiddette operazioni extra-conto e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi, che confluiranno, integrandone le informazioni, nell&amp;rsquo;apposita sezione dell&amp;rsquo;Anagrafe Tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari.Tale integrazione consentir&amp;agrave;, sia agli organi procedenti per i controlli fiscali,che all&amp;rsquo;autorit&amp;agrave; giudiziaria, agli ufficiali di polizia giudiziaria, all&amp;rsquo;Ufficio italiano cambi, al Ministro dell&amp;rsquo;interno, al Capo della polizia &amp;ndash; direttore generale della pubblica sicurezza, ai questori, al direttore della Direzione investigativa antimafia e al comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, di poter indirizzare le richieste di indagine esclusivamente nei confronti degli operatori finanziari nei confronti dei quali il soggetto indagato ha intrattenuto rapporti ovvero haeffettuato operazioni di natura finanziaria.


 


Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; 


art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).


Statuto dell&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).


Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.


Decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto2006, n. 248.
Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002.


Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174del 29 luglio 2003.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.


Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.9Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.


Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.


Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.


Provvedimento del Direttore dell&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006.
Provvedimento del Direttore dell&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006.


Deliberazione dell&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; per l&amp;rsquo;informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale per l&amp;rsquo;informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.


Provvedimento del Direttore dell&amp;rsquo;Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007 &amp;ndash; supplementoordinario.


Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14/12/2007 - supplemento ordinario.Il presente provvedimento sar&amp;agrave; pubblicato su apposita sezione del sito internet cos&amp;igrave;come previsto dall&amp;rsquo;art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 29 febbraio 2008
IL DIRETTORE DELL&amp;rsquo;AGENZIA
F.to Massimo Romano


 


Tabella tipi di rapporto Allegato 1
Codice Descrizione
1 Conto corrente
2 Conto deposito titoli e/o obbligazioni
3 Conto deposito a risparmio libero/vincolato
4 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
5 Gestione collettiva del risparmio
6 Gestione patrimoniale
7 Certificati di deposito e buoni fruttiferi
8 Portafoglio
9 Conto terzi individuale/globale
10 Dopo incasso
11 Cessione indisponibile
12 Cassette di sicurezza
13 Depositi chiusi
14 Contratti derivati
15 Carte di credito/debito
16 Garanzie
17 Crediti
18 Finanziamenti
19 Fondi pensione
20 Patto compensativo
21 Finanziamento in pool
22 Partecipazioni
98 Operazioni extra-conto
99 Altro rapporto

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	</item>
	<item rdf:about="http://www.veronicacentro.com/notai.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-04T17:47:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.veronicacentro.com</dc:source>
		<title>Antiriciclaggio: le FAQ dei Notai</title>
		<link>http://www.veronicacentro.com/notai.html</link>
		<description>There are no translations available



Il Consiglio Nazionale del Notariato, ha recentemento pubblicato un documento che fornisce le risposte ai quesiti pi&amp;ugrave; comuni posti ai notai, in termini di Antiriciclaggio, questo documento &amp;egrave; stato anche reso pubblico dal Sole 24 Ore; pensiamo che questo documento, possa essere utile per comprendere meglio la normativa e la sua applicazione da parte dei Notai.


 


// 


Consiglio Nazionale del Notariato
Consiglio Nazionale del Notariato
COMMISSIONE LEGISLATIVAGRUPPO DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO


 


Risposte a quesiti ricorrenti (Frequently Asked Questions - FAQ) in materia di normativa antiriciclaggio. Il Consiglio Nazionale del Notariato, nell&amp;rsquo;intento di soddisfare ad una prima esigenza informativa di base, ha avviato la pubblicazione di una serie di risposte a quesiti ricorrenti (FAQ) in materia di normativa antiriciclaggio. La chiave di lettura delle FAQ, che comunque non possono sostituire gli approfondimenti della materia, contenuti negli studi del CNN (e gi&amp;agrave; disponibili sul sito notariato.it), &amp;egrave; quella di evitare ogni interpretazione rigidamente formalistica del testo di legge, che, tra l&amp;rsquo;altro, potrebbe portare a effetti distorsivi (eccesso di segnalazioni, rilevanteaggravio di adempimenti ecc.), e quindi di nessuna utilit&amp;agrave;, se non di ostacolo, ai fini perseguiti dalla normativa. Il percorso argomentativo seguito, per il cui completo sviluppo si rimanda agli studidel CNN in materia, fa ritenere che la normativa, portata dal D.Lgs 231/07, debba essere letta alla luce dei principi generali portati dai Considerando della Direttiva Comunitariae dalla legge delega; l&amp;#39;interpretazione del dettato normativo &amp;egrave; stata conseguentemente modulata secondo sostenibilit&amp;agrave;, proporzionalit&amp;agrave; e ragionevolezza, riferiti in specie al destinatario-notaio secondo le sue specificit&amp;agrave;.


 


OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA


 


Ambito di applicazione


 


1) Per quali atti scattano gli obblighi della normativa?
- tutti gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni o attivit&amp;agrave; economiche di valore pari o superiore a 15.000 euro;


- le costituzioni di societ&amp;agrave; o enti di qualsiasi importo;


- in ogni altro caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.




Identificazione del cliente


 

2) Cosa devo fare se il cliente non ha un documento di identit&amp;agrave; valido?
Le norme proprie dell&amp;#39;ordinamento notarile hanno prevalenza sulla normativa antiriciclaggio: quindi mi regoler&amp;ograve; secondo quanto previsto dalla legge notarile per raggiungere la certezza
dell&amp;#39;identit&amp;agrave; personale e annoter&amp;ograve; questa circostanza nel fascicolo di studio.


 


3) Devo ancora identificare i funzionari di banca?
Le banche e alcuni intermediari finanziari sono esentati dagli obblighi di verifica ed identificazione (art. 25 d. lgs. n. 231/07).


 


4) Che obblighi di identificazione ho quando interviene un procuratore?
a) Se la procura &amp;egrave; italiana o proviene da un paese in cui il notaio &amp;egrave; professionista soggetto ai nostri stessi obblighi in materia di antiriciclaggio, posso fare affidamento,sotto la mia responsabilit&amp;agrave;, sull&amp;#39;identificazione effettuata dal notaio autenticante.


b) Se la procura proviene da altro paese, verosimilmente dovr&amp;ograve; identificare anche il mandante.Identificazione del titolare effettivo


 


5) Chi &amp;egrave; il titolare effettivo?
Per quanto riguarda l&amp;#39;attivit&amp;agrave; notarile, questa nozione si riferisce solo a chi controlla societ&amp;agrave; o enti, mai a chi esercita un controllo de facto su una persona fisica;&amp;egrave;  titolare effettivo  colui che ha il controllo, diretto o indiretto (in genere &amp;egrave; sufficiente possedere il 25% del capitale pi&amp;ugrave; uno), o &amp;egrave; beneficiario del patrimonio (per almeno il 25% pi&amp;ugrave; uno).Per quanto riguarda le persone fisiche &amp;egrave; comunque necessario registrare i dati identificativi di chi effettua l&amp;#39;operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente si opera.


 


6) Con quale sistema identifico il titolare effettivo?
Con una dichiarazione responsabile del cliente, o, autonomamente, mediante la consultazione di pubblici registri ovvero con altra modalit&amp;agrave; idonea; si tratta di modalit&amp;agrave; da utilizzare cumulativamente, a prudente valutazione del notaio; non &amp;egrave; strettamente necessario procurarsi la copia del documento di identit&amp;agrave;, in quanto l&amp;rsquo;art.19 lettera b) d. lgs. n. 231/07, consente di fare riferimento a pubblici registri, documenti,atti, o, in ultima analisi, anche a dichiarazione del cliente.


 


7) Devo identificare il titolare effettivo in ogni caso?
L&amp;#39;art. 19 d.lgs. n. 231/07 (che cos&amp;igrave; sembrerebbe disporre), va letto alla luce dei principi generali (precettivi) della sostenibilit&amp;agrave; e della valutazione in base al profilo del rischio: sideve procedere alla identificazione del titolare effettivo solo quando altre circostanze dell&amp;#39;operazione lo rendano opportuno/consigliabile.


 


8) Sino a che livello devo risalire per identificare il titolare effettivo? 


Sino a individuare una persona fisica.Societ&amp;agrave; fiduciarie


 


9) Posso chiedere alla societ&amp;agrave; fiduciaria di rivelare il nominativo del soggetto per conto del quale opera?


S&amp;igrave;, in quanto le fiduciarie sono soggette agli obblighi di identificazione e verifica, a differenza delle banche e di altri intermediari finanziari (v. art. 25, 1^ comma d.lgs. n. 231/07), in tutti i casi in cui il notaio lo ritenga necessario ai fini della complessiva valutazione dell&amp;rsquo;operazione. Sono escluse solo quelle fiduciarie che abbiano le caratteristiche el&amp;rsquo;iscrizione come SIM.


 


10) Come devo comportarmi per garantire al mandante della fiduciaria l&amp;#39;anonimato?
E&amp;#39; necessario custodire nel fascicolo la documentazione relativa con modalit&amp;agrave; che ne assicurino il pi&amp;ugrave; possibile la riservatezza (ad es. in busta chiusa e sigillata a cura diretta del notaio).


 


11) La societ&amp;agrave; fiduciaria pu&amp;ograve; rifiutarsi di rivelare il nominativo del soggetto per conto di cui opera, e, in questo caso, cosa devo fare?


L&amp;rsquo;eventuale rifiuto alla richiesta del notaio potrebbe essere considerato un indice, da valutare insieme alle altre circostanze dell&amp;#39;operazione, ai fini di una segnalazione di operazione sospetta.


 


OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE


 


Modalit&amp;agrave; di pagamento


 


12) Quando devo acquisire le modalit&amp;agrave; di pagamento?
Non vi &amp;egrave; obbligo per pagamenti inferiori a 15.000 euro; per quelli superiori, oltre ai casi previsti dal comma 22 dell&amp;rsquo;art. 35 del d.l. 223/2006, devo acquisire la documentazione relativase ho agito quale mandatario o comunque ho fornito una consulenza circa la predisposizione del pagamento, o le parti mi hanno comunicato come hanno provveduto o lo stesso &amp;egrave; avvenuto alla mia presenza; in questo caso posso riportarne gli estremi nell&amp;#39;atto o conservarne copia nel fascicolo; nelle altre ipotesi ho facolt&amp;agrave; di richiedere informazioni sulle modalit&amp;agrave; di pagamento, che
valuter&amp;ograve; ai fini della possibile anomalia dell&amp;#39;operazione.


 


13) Cosa devo fare se le parti mi indicano che il pagamento &amp;egrave; gi&amp;agrave; avvenuto, per contanti, in pi&amp;ugrave; rate, prima dell&amp;#39;atto?


Verificare se, in base al momento in cui il pagamento &amp;egrave; avvenuto ed agli importi delle singolerate, vi sia stata una infrazione alla normativa.


 


14) Quali sono i riferimenti temporali che influiscono sull&amp;#39;obbligo di tracciare i pagamenti?
- per i pagamenti effettuati fino al 4 luglio 2006 non vi &amp;egrave; obbligo di tracciamento nemmeno per le operazioni immobiliari;
- per i pagamenti effettuati dal 4 luglio 2006 al 30 aprile 2008 relativi ad atti non immobiliari, non si applica la nuova normativa: la soglia minima &amp;egrave; 12.500 euro, valgono i vecchi concetti di operazione frazionata e le vecchie regole sul cumulo dei pagamenti;


- per i pagamenti che saranno effettuati dopo il 30 aprile 2008 varranno le nuove norme.


 



Archivi e registri



 


15) Devo ancora tenere l&amp;#39;Archivio Unico Informatico?
No, ormai tutta la attivit&amp;agrave; notarile &amp;egrave; coperta dalla tenuta degli ordinari repertori notarili e dalla normale attivit&amp;agrave; di conservazione dell&amp;#39;archivio (cartaceo) di studio.


 


16) Oltre al repertorio notarile, di quale registro mi devo munire?


Per le attivit&amp;agrave; non notarili devo munirmi di un registro (cartaceo) della clientela.


 


17) Come si vidima il registro della clientela?
Va numerato e siglato in ogni pagina dal notaio o da un suo incaricato; nell&amp;#39;ultimo foglio va indicato di quante pagine si compone e firmato. Le precedenti istruzioni UIC del 18 Maggio 2006 (Chiarimento n. 4 al Provvedimento UIC24 Febbraio 2006) espressamente prevedevano che &amp;ldquo;non &amp;egrave; ammesso l&amp;#39;utilizzo di un registro su fogli mobili o di un quaderno ad anelli.&amp;rdquo;


 


18) Cosa devo annotare sul registro della clientela e entro quali termini?


Nel registro si annotano solamente il nome e cognome delle parti, e, intuitivamente, la data dell&amp;#39;instaurazione del rapporto. Il termine per l&amp;#39;annotazione &amp;egrave; di trenta giorni dal compimento dell&amp;#39;operazione.Vanno annotate le prestazioni non notarili, ad esempio le consulenze, o gli incarichi revocati, purch&amp;eacute; l&amp;#39;attivit&amp;agrave; svolta fino alla revoca dell&amp;#39;incarico si sia concretizzata in una effettiva prestazione professionale. Rientrano invece nelle attivit&amp;agrave; notarili, e non vanno annotate, tutte le attivit&amp;agrave;, anche preliminari, che si compiono in esecuzione dell&amp;#39;incarico di stipulare un atto.


 


19) Il registro della clientela pu&amp;ograve; essere sostituito dalla rubrica notarile?
No, sia perch&amp;egrave; hanno diverse modalit&amp;agrave; di vidimazione, sia perch&amp;egrave; il registro della clientela integra la tenuta dei repertori notarili, quindi &amp;egrave; limitato alle attivit&amp;agrave; non notarili, mentre invecela rubrica comprende solo gli atti notarili e non pare consentito annotarvi altre attivit&amp;agrave;.


 


20) Se decido di tenere un archivio informatico invece del registro della clientela, cosa cambia in termini di obblighi di registrazione?


In teoria sarebbe possibile tenere, in alternativa al registro della clientela, un archivio formatoe gestito con mezzi informatici; per&amp;ograve; in questo caso, anzich&amp;eacute; annotare solo le generalit&amp;agrave; delle parti, devo annotare tutte le indicazioni di cui all&amp;#39;art.36, 2^ comma d.lgs. n.231/07, e quindi anche la data, la causale, la tipologia dell&amp;#39;operazione, i mezzi di pagamento,ecc..


 


21) Per quanti anni devo conservare il fascicolo del cliente?
Se contiene i dati, le informazioni, le copie ed i documenti originali di cui all&amp;#39;art. 36, comma 1 d.lgs. n. 231/07, 10 anni dall&amp;#39;esecuzione della prestazione o della prestazione professionale.


 


22) Per quanti anni devo conservare il registro della clientela?


10 anni dall&amp;#39;ultima registrazione.


 


23) Per quanti anni devo conservare gli originali ed i repertori notarili?
La conservazione degli originali e dei repertori notarili &amp;egrave; disciplinata autonomamente dalla legge professionale, per cui se il notaio cessa dalla sua attivit&amp;agrave; o si trasferisce al altro distretto prima del decorso del tempo indicato dalla normativa antiriciclaggio la loro conservazione sar&amp;agrave; a carico dell&amp;#39;Archivio Notarile competente secondo le regole ordinarie e non sar&amp;agrave; limitata a 10 anni; diverso discorso vale per i fascicoli di studio che dovranno essere conservati dal notaio per il periodo decennale.


 


24) La conservazione di dati e documenti nel fascicolo pu&amp;ograve; essere sostituita da corrispondenti scansioni elettroniche?


Se si tratta di una semplice scansione, non essendo disponibili sistemi di conservazione anorma delle copie conformi elettroniche degli originali cartacei, si deve tenere conto del rischio di perdita della copia elettronica, con conseguente responsabilit&amp;agrave; per conservazione negligente.


 


25) Indicare i dati del documento di identit&amp;agrave; nell&amp;#39;atto &amp;egrave; corretto? Quali conseguenze ha?
Non &amp;egrave; richiesto dalla normativa antiriciclaggio, ma non &amp;egrave; vietato; l&amp;#39;aver indicato nell&amp;#39;atto gli estremi del documento esonera dal conservarne copia nel fascicolo di studio.


 


OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE


 


26) Dove posso trovare l&amp;#39;elenco degli indicatori di anomalia?
Nell&amp;#39;allegato C al Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 (scaricabile dalla RUN nella sezione Antiriciclaggio) nonch&amp;eacute; nell&amp;rsquo;art. 20 del d.lgs. 231 del 2007 che detta i criteri generali per valutare il rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo.


 


27) Devo interrompere la prestazione se decido di fare la segnalazione?
Se possibile s&amp;igrave;, compatibilmente con l&amp;#39;obbligo di ricevere l&amp;#39;atto imposto dalla legge notarile.


 


28) Come si effettua la segnalazione? Entro che termini deve essere fatta?


La segnalazione va indirizzata all&amp;#39;UIF, per il momento ancora con le precedenti modalit&amp;agrave; cartacee; deve essere fatta senza ritardo, se possibile prima di effettuare l&amp;#39;operazione.


 


29) Se effettuo la segnalazione devo anche fare il rapporto ex 361 c.p.?


No, la segnalazione di operazione sospetta assolve anche alle finalit&amp;agrave; di cui all&amp;#39;art. 361 c.p..


 


30) A che sanzione vado incontro se non effettuo la segnalazione?


Consiglio Nazionale del Notariato Dall&amp;#39;1% al 40% dell&amp;#39;importo dell&amp;#39;operazione; inoltre pu&amp;ograve; essere ordinata la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio per estratto su due quotidiani nazionali, di cui uno economico


 


LIMITAZIONI ALL&amp;rsquo;USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE


 


31) E&amp;rsquo; possibile l&amp;rsquo;emissione di pi&amp;ugrave; assegni, ciascuno d&amp;rsquo;importo inferiore alla soglia massima consentita, senza l&amp;rsquo;apposizione della clausola di non trasferibilit&amp;agrave; qualora l&amp;rsquo;importocomplessivo dell&amp;rsquo;operazione sia superiore alla soglia massima consentita ?


S&amp;igrave;, in quanto per interpretazione gi&amp;agrave; consolidata sotto la previgente normativa, la soglia minima che rende obbligatoria l&amp;rsquo;apposizione della clausola di non trasferibilit&amp;agrave; va riferita alsingolo assegno e non all&amp;rsquo;importo complessivo dell&amp;rsquo;operazione; dal 30 aprile 2008 occorrer&amp;agrave; per&amp;ograve; inserire nella girata l&amp;rsquo;indicazione del codice fiscale del girante. La parcellizzazione del pagamento pu&amp;ograve; costituire un elemento di anomalia da tenere in considerazione ai fini di una eventuale segnalazione di operazione sospetta.


 


32) E&amp;rsquo; possibile che il medesimo assegno utilizzato per il pagamento di una parte del prezzo al venditore sia da questi girato al mediatore per il pagamento della provvigione?


S&amp;igrave;, purch&amp;eacute; la soglia del singolo assegno sia inferiore alla soglia massima consentita ai fini dell&amp;rsquo;emissione di un assegno senza clausola di non trasferibilit&amp;agrave;.


 


33) In quali forme si pu&amp;ograve; regolare un pagamento dilazionato?
Nella normativa a regime dal 30 aprile 2008, se pari o superiore a complessivamente a 5.000 euro, non pu&amp;ograve; essere regolato in contanti o titoli al portatore per pi&amp;ugrave; di una singola rata pari o superiore al predetto limite.


 


34) Quando &amp;egrave;  frazionata  l&amp;#39;operazione? Che conseguenze ha questo?
Quando ha per oggetto un&amp;#39;unica prestazione, anche se da eseguirsi oltre i sette giorni; in questo caso scattano gli obblighi di tracciamento.


 


35) A chi va inviata la comunicazione per l&amp;#39;infrazione in materia di uso del contante? Entroche termini?
Agli uffici territorialmente competenti del Ministero dell&amp;#39;Economia; l&amp;#39;elenco &amp;egrave; reperibile sulla RUN nella sezione Antiriciclaggio; il termine &amp;egrave; 30 giorni dall&amp;#39;accertamento dell&amp;#39;infrazione; la comunicazione non va fatta se l&amp;#39;operazione &amp;egrave; gi&amp;agrave; stata segnalata come sospetta

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	<item rdf:about="http://www.veronicacentro.com/imposte-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-20T15:39:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.veronicacentro.com</dc:source>
		<title>Tax Payment Guide</title>
		<link>http://www.veronicacentro.com/imposte-2.html</link>
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To pay the taxes, contributions and prizes, all taxpayers,  holders and no holders of VAT registration, must use the module  F24  with the exception of the Central government administration and public subjects to the constraints of the  Treasury Unique System .
The module is called  unified  because allows the taxpayer to make at once the payment of due sums, compensating the payment with any tax claims (for compensation see Chapter 4).
The F24 model is available within banks, collection agencies and post offices but may be taken also from the Revenue Agency website http://www.agenziaentrate.gov.it. (http://www.agenziaentrate.gov.it)


 




Is possible access or download the complete guide (Only Italian Version) document containing following this Link (http://www.veronicaimmobiliare.com/Pagamento_imp.pdf) 

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	<item rdf:about="http://www.veronicacentro.com/condominio-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-20T09:37:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.veronicacentro.com</dc:source>
		<title>Condominium Tax Duties and Facilities Guide</title>
		<link>http://www.veronicacentro.com/condominio-2.html</link>
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The condominium is a particular form of communion that concerns the common shares of a building and, as such, needs to be managed. The administration of assets that belong to the  construction communion(governed by the Civil Code and the condominium regulations) is entrusted to the  cond&amp;ograve;mini  board who decides on the basis of the principle of the majority in the good of the common interests. For condominium buildings with more than four cond&amp;ograve;mini, there is also the figure of the administrator, that can be either one of cond&amp;ograve;mini or a professional. To the administrator are reserved the tasks of administrative, executive and representative to allow the condominium to act as one in dealing with third parties (suppliers, utilities, financial administration, etc.). Given that from the point of view of tax, the condominium qualifies as a substitute tax, in this guide you can find useful information on major of fiscal fulfillments charged to the condominium and the administrator: making deductions on granted compensation paid, performance of its declarative obligations and certain information communication relating to condominiums amministrati.Un chapter is dedicated to explaining the procedures provided for the of tax benefits, in the case of interventions construction restructuring or upgrading on energy saving of the common shares of the condominium buildings. Some parts are also centered on the obligations which fulfil the purposes of ICI  Tax and income Tax relatively to the buildings owned by the condominium.


 



Is possible access or download the complete guide (Only Italian Version) document containing following this Link (http://www.veronicaimmobiliare.com/Guida_fiscale_co.pdf) 

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