Preliminary contract and Notary Deed guide lines |
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Consigli Utili
Quando si acquista una casa, il primo
passo formale è la stipula del contratto preliminare, nel quale vanno inserite
il più dettagliatamente possibile tutte le clausole che si vogliono poi
riprodurre in modo definitivo al rogito. Il preliminare o
"compromesso" è il contratto, con cui i contraenti si obbligano alla
stipula di un futuro contratto (contratto definitivo o rogito). Ha quindi
effetti solo obbligatori, mentre il contratto definitivo nel campo della
contrattazione immobiliare produce effetti traslativi, e cioè la trasmissione
di un diritto – ad esempio il diritto di proprietà – dal venditore
all'acquirente. Il preliminare va registrato. Vediamo come. La registrazione
paga l'imposta di registro di 168 euro; Nel caso di versamento di una caparra
si applica (sia per il contratto soggetto a Iva sia per quello soggetto a
imposta di registro) il registro allo 0,50 per cento sull'importo della
caparra. Nel caso di versamento di un acconto: se il venditore è un soggetto Iva,
all'acquirente viene addebitata l'Iva con l'aliquota propria del bene ceduto
sull'importo dell'acconto; se non è un soggetto Iva, sull'acconto si applica
l'imposta di registro al 3 per cento. Dall'imposta di registro pagata per la
registrazione del contratto definitivo si detrae l'imposta di registro versata
su caparra e acconto. Pertanto, nel caso di contratto definitivo soggetto a Iva
in modo ordinario (per il quale, in sede di registrazione, non si paga imposta
proporzionale di registro): - se è stato pagato un acconto, sul suo importo non
si paga il registro ma si applica la stessa aliquota Iva prevista per il
contratto definitivo. In pratica, l'Iva si paga all'impresa venditrice man mano
che si versano, dapprima, gli acconti del prezzo complessivamente dovuto e,
infine, il saldo di detto prezzo; - la detrazione dell'imposta di registro
versata sulla caparra, dunque, non funziona per i contratti cui si applica
l'Iva e il registro eventualmente versato in sede di registrazione di un
contratto soggetto a Iva, “a causa” della caparra che esso contenga, viene
irrimediabilmente persa (ed è questa la ragione pratica per cui nei preliminari
stipulati da soggetti Iva c'è solo la previsione di acconti, mentre di caparre
non v'è traccia). Per il contratto preliminare soggetto a Iva è inoltre dettata
una regola ad hoc per rimediare al problema dell'aliquota Iva applicabile agli
acconti pagati all'impresa venditrice se chi compra non può – in quel momento –
rendere le dichiarazioni per ottenere il beneficio fiscale: ad esempio la
dichiarazione di non titolarità di altra abitazione (si veda anche il fac
simile qui a destra). È il caso del proprietario di una casa, che sarà venduta
proprio per finanziare l'acquisto di una nuova abitazione da una impresa
costruttrice. L'impresa deve intanto emettere fattura per gli acconti che
riceve, ma il futuro acquirente non ha ancora i requisiti per lo sconto prima
casa, che avrà invece al rogito dopo aver venduto quella di cui è titolare. Per
evitare l'emissione di fatture con aliquota ordinaria, e procedere poi a
rimborsi a carico del costruttore e a favore dell'acquirente, la legge consente
di applicare agli acconti l'aliquota Iva agevolata. Basta che nel preliminare
il futuro acquirente dichiari che avrà diritto allo sconto
prima casa al momento del rogito.
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