A partire dal mese di Giugno 2006, la normativa "Antiriciclaggio" prevede per le agenzie, nuovi adempimenti da applicare ai contratti di compravendite immobiliari; vi alleghiamo l'estratto del decreto che riguardante i nuovi adempimenti.
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Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 3 Febbraio 2006, n° 143
Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante “Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”
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Art. 12
Agenzia di affari in mediazione immobiliare
1. Gli operatori che svolgono l’attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare, indicati
nell’articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento, devono identificare le parti dei
contratti per i quali intervengono.
2. Devono essere acquisite e registrate nell’archivio unico le informazioni relative:
- a) ai dati identificativi delle parti;
- b) alla data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
- c) al prezzo convenuto dell’immobile oggetto della mediazione.
3. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la
conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo.
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