TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE QUANDO SI STIPULA UN CONTRATTO DI MUTUO
(fonte "Il Sole 24 Ore")
Contratto di mutuo: le clausole da leggere
Il mutuo è un contratto con il quale una parte, detta mutuante (di
solito una banca), trasferisce una determinata quantità di denaro a
favore dell'altra, detta mutuatario, al fine che quest'ultima possa
goderne per un tempo determinato a fronte del pagamento alla prima di
un corrispettivo rappresentato da interessi. Così schematizzata la
struttura essenziale e la funzione del contratto, si deve subito
evidenziare che un mutuo in concreto è arricchito di svariate clausole
non sempre di immediata comprensione, ma necessarie a regolare tutti i
rapporti tra le parti per la durata prevista: modalità di erogazione
del mutuo, fissazione dei termini di rimborso del capitale e di
pagamento degli interessi, determinazione di altre spese per gli oneri
di amministrazione del contratto, disciplina e costi di estinzione
anticipata, prestazione e manutenzione delle garanzie, conseguenze dei
ritardi nel rimborso delle rate, eccetera. Ciascuno di questi aspetti è
a sua volta caratterizzato da molte possibilità e di sfumature, il che
rende bene l'idea della effettiva complessità di questo contratto e
della necessità di studiare bene le proposte della banca in termini
economici e di testo contrattuale (magari con l'aiuto del notaio di
fiducia, incaricato di stipulare la pratica, oppure del mediatore
creditizio che ha presentato la pratica o di altro professionista di
fiducia, come un commercialista o un avvocato). Questa necessità di
comprendere bene ciò che si sta per firmare vale a maggior ragione per
il cosiddetto mutuo "unilaterale", un prodotto che le banche hanno
lanciato da qualche anno sul mercato: a differenza del mutuo
"tradizionale", che è stipulato in forma bilaterale (e cioè con la
contemporanea presenza della banca e del cliente), il mutuo unilaterale
è stipulato con il solo intervento del cliente presso il notaio. La
banca non è presente e quindi non c'è possibilità di avere spiegazioni
"in diretta". Lasciando ora gli aspetti contrattuali, ma parlando di
concreta operatività, occorre sapere che non sempre alla stipulazione
del mutuo segue immediatamente la materiale disponibilità del denaro: a
volte le banche lo trattengono fino al momento della effettiva
acquisizione della garanzia ipotecaria, cioè, in concreto (a seconda
dei diversi modelli), anche per una quindicina di giorni (o più) dopo
la stipula del contratto. Il punto è di grande importanza in quanto,
spesso, il mutuatario ha necessità di disporre del denaro subito, per
pagare al venditore la casa che contestualmente dà in garanzia alla
banca. Un possibile rimedio consiste nell'ottenere dalla banca un
finanziamento "ponte" (o "pre-finanziamento"), che copra il periodo tra
la stipulazione e il tempo necessario al consolidamento della garanzia;
ma non tutte le banche sono disponibili (e comunque il prefinanziamento
di regola ha un tasso di interesse superiore a quello del mutuo "a
regime"). I contenuti principali sono:
- modalità di erogazione del
mutuo,
- fissazione dei termini di rimborso del capitale e di pagamento
degli interessi,
- determinazione di altre spese per gli oneri di
amministrazione del contratto,
- disciplina e costi di estinzione
anticipata, prestazione e manutenzione delle garanzie,
- conseguenze dei
ritardi nel rimborso delle rate
Acquisto prima casa: l'interesse sui mutui si possono detrarre dall'Irpef
Il mutuo per l'abitazione principale può portare degli sconti
fiscali, perché abbassa il valore su cui si devono applicare le
aliquote Irpef, la «base imponibile»: per calcolarla, occorre sommare i
redditi conseguiti e poi sottrarre gli oneri deducibili (ad esempio, il
reddito della «abitazione principale») e le deduzioni per oneri di
famiglia. Una volta calcolata l'imposta (cosiddetta Irpef lorda»), da
questa vanno sottratti gli «oneri detraibili» (quali appunto gli
interessi passivi e gli altri oneri derivanti da mutuo, se ricorrono i
presupposti illustrati qui sotto): la differenza costituisce «l'imposta
netta», cioè quella da versare all'Erario.La detrazione che si può
operare con riferimento agli interessi e agli altri oneri derivanti da
un mutuo si calcola applicando al valore degli interessi la percentuale
del 19%. Al riguardo, bisogna tener presente che:
- a) gli interessi e gli altri oneri derivanti da un mutuo
danno diritto alla detrazione solamente se derivano, di regola, da
mutui ipotecari;
- b) per i mutui stipulati dal 1993 in
avanti, la detrazione è ammessa solo se si tratta di mutui per
l'acquisto dell'abitazione principale;
- c) per quelli più
vecchi, vi sono regole diverse a seconda del tipo di fabbricato per il
quale il mutuo è stato contratto e dell’anno di stipula.
La “prima casa”
L'abitazione principale è un immobile oggettivamente idoneo ad
alloggiare persone, e quindi di regola si tratta di costruzioni
catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad
A/11, escluse quelle della categoria A/10, e cioè gli uffici.
In questa unità immobiliare il contribuente deve
stabilire la propria dimora abituale (questo requisito non è richiesto
per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia: articolo
66, comma 2, della legge 342/2000): per dimora abituale si intende
quella dove di regola abitano il contribuente o un suo familiare,
condizione che deve risultare dai registri anagrafici o da apposita
autocertificazione.Il contribuente deve destinare ad abitazione
principale l'immobile acquistato entro un anno dall'acquisto; a sua
volta, l'acquisto deve essere stipulato nei 12 mesi successivi o
antecedenti alla data di stipula del mutuo. Non occorre rispettare
questi termini se la destinazione ad abitazione principale non avviene
a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo
l'acquisto (in questo caso la detrazione spetta anche se l'immobile
viene concesso in locazione: circolare ministeriale 20 aprile 2005
n.15/E).
Come si applica la detrazione
L'aliquota del 19 per cento si applica agli
interessi passivi e agli altri oneri sopra elencati fino all'importo
complessivo di 3.615,20 euro. La Finanziaria ora in discussione in
Parlamento aumenta del 10% il tetto, portandolo a 3.976,72 euro (la
regola, naturalmente, scatterebbe solo dal 2008). Se il mutuo è
stipulato da una pluralità di mutuatari, il limite si considera
diversamente a seconda della data di stipula del mutuo:
- a) per i mutui stipulati fino al 31 dicembre 1992, l'importo va riferito a ciascun cointestatario;
- b)
per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993, il limite di 3.615,20 euro
va riferito complessivamente a tutti i contestatari.
Pertanto, in
quest'ultimo caso, se due coniugi sono cointestatari di un mutuo,
ciascuno di essi deve calcolare la detrazione su un importo massimo di
1.807,60 euro (peraltro, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote); occorre anche precisare che se il mutuo è intestato a entrambi i
coniugi, ma concerne l'acquisto di un'abitazione acquistata da uno solo
di essi, la detrazione compete unicamente al coniuge acquirente e solo
con riferimento alla sua quota di mutuo (circolare ministeriale 12
maggio 2000 n. 95/E).
I parametri per usufruire della detrazione
L'abitazione principale è l'immobile in cui abitano abitualmente il
contribuente o il familiare. Questa «dimora abituale» deve risultare
dai documenti dell'anagrafe, ma può essere autocertificata. L'immobile
deve essere destinato a dimora abituale entro un anno dall'acquisto,
per cui tra l'acquisto e contratto di mutuo non può passare più di un
anno.
Eccezione: affitti e ristrutturazioni allungano le scadenze
La regola che detta i tempi fra l'acquisto, la stipula del mutuo e la destinazione dell'immobile ad abitazione ha due eccezioni.
Se
si acquista un immobile locato che si intende destinare ad abitazione
principale, la data in cui dovrà diventare abitazione principale slitta
a un anno dall'effettivo rilascio dell'immobile da parte
dell'inquilino. Unica condizione, che si dia lo sfratto «per finita
locazione» entro tre mesi dall'acquisto. Perché mai si debba ricorrere,
sempre e comunque, alla finita locazione, non è dato di sapere: talora
si sfratta un inquilino anche perché è moroso (cioè non paga il canone).
La seconda eccezione scatta per chi compra un immobile in cui si
eseguono opere considerate di «ristrutturazione edilizia». I tempi
entro cui è possibile sottoscrivere un mutuo, godendo della detrazione,
si allungano fino a un massimo di due anni dall'acquisto. I lavori
catalogati come di «ristrutturazione edilizia» possono variare da
Comune a Comune: si tratta comunque di opere piuttosto importanti che
prevedono la richiesta di un «permesso di costruire» o di una Dia
(Dichiarazione di inizio attività), con il pagamento del contributo di
costruzione e degli oneri di urbanizzazione al Comune. La proroga nel
tempo non vale per altri tipi di opere, più comuni, come per esempio
quelle di manutenzione straordinaria.
Come si calcola la detrazione dell’imposta
La detrazione d'imposta spetta nell'anno in cui le
spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data
di scadenza, sia per gli interessi passivi, con esclusione di quelli
coperti da contributi erogati da enti pubblici, sia per gli oneri
accessori. Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la
detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del
contratto di mutuo. Tra queste si possono elencare:
- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
- le spese di perizia; le spese di istruttoria;
- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- l'eventuale penalità per anticipata estinzione del mutuo (ora non più applicabile);
- le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
- l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Non sono ammesse alla detrazione, in quanto non intrinseche a questo
tipo di contratto, le spese di assicurazione dell'immobile, anche se la
polizza è pretesa dall'istituto di credito, a garanzia di particolari
eventi che danneggino l’immobile.
Detrazione fiscale relativa a mutui per la costruzione
Anche i mutui per la costruzione della prima casa hanno diritto dal
1998 in poi a detrazione fiscale, con regole identiche a quelle
sull’acquisto.
Tre sono gli ulteriori limiti:
- il tetto di detraibilità è di soli 2.582,28 euro (5 milioni
di vecchie lire anziché 7 milioni), per un ammontare massimo che è pari
perciò a 491 euro annui;
- i lavori devono essere iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo;
- la casa deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori.
Spese da non calcolare nella detrazione
Non entrano in detrazione le spese relative al contratto di compravendita come:
- l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l'Iva,
- le imposte ipotecarie e catastali;
- gli
interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo
Stato o da enti pubblici in conformità ad apposite disposizioni di
legge; le spese di mediazione immobiliare.
Ricordiamo però che le provvigioni degli agenti immobiliari hanno una autonoma detrazione del 19% varata a partire dal 2007