In questo spazio inseriremo gli articoli, le leggi, estratti di sentenze che riguardano la professione del mediatore immobiliare, la sua tutela, la tutela della parte acquirente e di quella venditrice. In particolare, saranno indicate le nuove norme che regolano il rapporto tra il mediatore, le parti durante tutto il percorso che va dal primo contatto con l'agente immobiliare, fino alla conclusione della compravendita e in alcuni casi anche oltre, il diritto alla riscossione della mediazione e/o il diritto della parte acquirente e venditrice a richiederne il completo rimborso qualora il mediatore non sia regolarmente iscritto al ruolo degli agenti immobiliari ed in possesso di tutti i requisiti.
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IL
DIRITTO E LA MEDIAZIONE IMMOBILIARE
IL RAPPORTO TRA
CLIENTE E AGENTE IMMOBILIARE
1. CHI E’
L’AGENTE IMMOBILIARE (MEDIATORE):
Ai sensi
dell’art. 1754 c.c. è mediatore colui che mette in relazione due o più parti
per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da
rapporti di collaborazione, di dipendenza o rappresentanza (artt. 1387 e 1761
c.c.).
2. IL MEDIATORE
SECONDO LA LEGGE:
Al fine di
agevolare il lettore, nella lettura dei presenti testi, si ritiene opportuno
precisare che il termine “Agente Immobiliare”, può essere talvolta sostituito
dai termini: “Mediatore” e “Agente d’affari in mediazione”.
La professione
di mediatore è regolata dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39 e successive
integrazioni. Tale normativa si radica nell’ottica di professionalizzazione
dell’attività della mediazione immobiliare con la determinazione di eliminare
o, quantomeno ridurre, il dilagante abusivismo che impoverisce e ferisce il
cuore di un settore difficile e delicato come quello della mediazione
immobiliare.
Perno
fondamentale della disciplina è l’obbligatorietà dell’iscrizione al Ruolo degli
agenti di affari in mediazione tenuto presso la Camera di Commercio
provinciale.
I doveri dell’Agente Immobiliare
La L. 3
febbraio 1989, n. 39 e le disposizioni specifiche del Codice Civile qualificano
il mediatore come un operatore neutrale ed imparziale nei confronti dei
soggetti che cerca di far avvicinare per il perfezionamento di un affare.
Egli deve
sempre comportarsi in modo corretto di fronte alle parti, offrendo una continua
ed esperta assistenza e tutte le informazioni utili durante lo svolgimento
delle trattative; non avendo però assunto fin dal conferimento dell’incarico
alcun obbligo in relazione all’effettivo raggiungimento della fase conclusiva
dell’affare, può rinunziare all’incarico stesso anche dopo aver accettato,
senza correre il rischio di subire una eventuale azione giudiziaria per
inadempimento e per risarcimento del danno.
Ad ogni modo,
nell’espletamento delle sue funzioni, il mediatore è sottoposto a precise
regole di condotta che comportano, nella ipotesi di inosservanza, conseguenti
responsabilità (ricordiamo, per esempio, il dovere di non prestare l’attività
nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosca lo
stato di incapacità, di garantire l’autenticità delle sottoscrizioni delle
scritture ed inoltre il dovere di comunicare alle parti le circostanze a lui
note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che possano
influire sulla conclusione di esso).
3.L’OBBLIGO DI
ISCRIZIONE AL RUOLO DI AGENTE IMMOBILIARE:
In ordine alle
sopraddette esigenze di professionalità e garanzia di buon operato del
mediatore, la succitata normativa prevede diversi adempimenti a carico di chi
intende esercitare l’attività di mediazione.
Ricordiamo infatti tra i principali:
- L’obbligo di
iscrizione nel Ruolo per coloro che esercitano l’attività in maniera professionale
ed occasionale nonché per i mandatari a titolo oneroso nel settore immobiliare;
- L’obbligo di frequentare uno specifico corso di formazione professionale atto
al superamento di un esame scritto ed orale per l’iscrizione all’apposito Ruolo
di Agente Immobiliare;
- Il divieto di
esercitare altre attività in concomitanza con l’iscrizione nel Ruolo;
-Il conseguimento di un titolo di scuola secondaria di secondo grado per tutti
gli aspiranti all’iscrizione;
- Il possesso di
idonei requisiti morali;
- La previsione
di sanzioni pecuniarie e penali per chi esercita abusivamente la mediazione
immobiliare;
- L’obbligo di
prestare idonea garanzia a tutela dei clienti a mezzo di idonea copertura
assicurativa per la responsabilità civile e professionale.
4.DIRITTO ALLA PROVVIGIONE:
Il mediatore ha
diritto alla provvigione (1758 c.c.) da ciascuna delle parti, se l’affare è
concluso (1748 c.c.) per effetto del suo intervento (1757 e 2959 c.c.).
La misura della
provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle
parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono
determinate dal giudice secondo equità (2099, 2225, 2233 c.c.).
Va precisato
che la provvigione spetta soltanto agli agenti di affari in mediazione iscritti
nel Ruolo. Pertanto, chi esercita abusivamente ed ha indebitamente percepito la
provvigione è tenuto a restituirla.
Corre l’obbligo
di precisare che per aver diritto alla provvigione, basta segnalare l'esistenza
dell'affare e mettere in contatto i contraenti.
La Cassazione
pretende però che il mediatore svolga una ricerca, cioè riesca a identificare
sia l'immobile sia almeno uno dei contraenti. L'equidistanza del mediatore dai
contraenti consiste nel fatto che non agisca solo a favore di una delle parti.
Il mediatore può però tranquillamente vantare la convenienza dell'affare, senza
per questo essere considerato "di parte"(Cassazione, 17/5/02 n. 7253;
Cassazione, 16/1/97 n. 392; Cassazione, 13/8/97 n. 7554).
Il diritto alla
provvigione matura alla stipulazione del compromesso (contratto preliminare) o
all’accettazione della proposta d’acquisto e da questo momento diventa
esigibile da parte del mediatore che ha reso possibile la conclusione
dell’affare (Cassazione, 10/5/02 n. 6731; Cassazione, 9/10/01 n. 12361; Cassazione,
18/5/01 n. 6827; Cassazione, 11/5/01 n. 6599; Cassazione, 11/1/01 n. 325;
Cassazione, 30/12/97 n. 13132; Cassazione, 3/10/97 n. 9676).
Maturando il
diritto alla provvigione alla conclusione dell'affare non si rende necessario
un incarico scritto, ma è sufficiente che esista la consapevolezza delle parti
di servirsi dell’operato dell’agente immobiliare (Cassazione, 28/6/01 n. 8850;
Cassazione, 22/5/01 n. 6963).
5.RIMBORSO
SPESE:
Ai sensi
dell’art. 1756 c.c. salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al
rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono
state eseguite anche se l’affare non è stato concluso. Per questo motivo è
consigliabile accordarsi prima con l’Agente Immobiliare circa l’esercizio o la
rinuncia a questo diritto onde evitare spiacevoli incomprensioni.
La
legge n.89 del 3.2.1989 che disciplina l’attività del mediatore prevede che:
- “Tutti coloro che
esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge
per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l’esercizio
dell’attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo”(art. 3, comma V
L. 03.02.1989 n. 89);
- L’iscrizione al Ruolo
Agenti di Affari in mediazione “è personale; l’iscritto non può delegare le funzioni
relative all’esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in
mediazione iscritto nel ruolo” (art. 3, comma II L. 03.02.1989 n. 89);
- “hanno diritto alla
provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli” (art. 6 comma I L. 03.02.1989
n. 89).
- l'art. 11 del relativo
regolamento di attuazione D.M. n. 452 del 1990 dispone inoltre che, qualora
l'attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per
l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale rappresentante, il
quale, se non iscritto per conto della società stessa, non può esercitare
attività mediatoria.
A tal proposito, la
giurisprudenza costante ribadisce che l’esercizio dell’attività di mediazione
con l’assistenza di ausiliari non iscritti al Ruolo Agenti di Affari in
mediazione va equiparato all’attività del mediatore non iscritto o al mancato
intervento dello stesso e comporta l’inesigibilità della provvigione (si vedano
tra le altre Pretura di Torino, 23.10.1998 in Foro It. 1999, 1, 710; Pretura di
Reggio Emilia, 21.04.1992 in Arch. civ., 1992, 952; Pretura di Torino,
25.07.1996 in Foro It. 1996, 1, 3810).
Per giurisprudenza
costante il diritto del mediatore sorge alla conclusione del preliminare. Si
veda tra tutte la recente sentenza della Corte di Cassazione, del 19.02.2004
n.3323, la quale stabilisce che “ il diritto del mediatore alla provvigione
sorge tutte le volte in cui, tra le parti avvalsesi della sua opera, si sia
validamente costituito un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse di
agire per l'esecuzione del contratto, con la conseguenza che anche un contratto
preliminare di compravendita deve considerarsi «atto conclusivo dell'affare»,
idoneo, per l'effetto, a far sorgere in capo al mediatore il diritto alla
provvigione, senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza
che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo”.
Il diritto del mediatore alla provvigione
sorge nel momento in cui l’affare può ritenersi concluso.
I giudici riconoscono pacificamente che è dovuta la provvigione alla
conclusione del preliminare.
Inoltre, con sentenza della Cassazione Civile, sez. III, 14/07/2004, n. 13067,
è stato stabilito che se la proposta di acquisto, accettata dall’acquirente,
contiene tutti gli elementi ovvero indicazione del prezzo, modalità di
pagamento, data della stipula del contratto definitivo e della consegna
dell’immobile, ecc. il mediatore ha comunque diritto alla provvigione poiché vi
sono tutti gli elementi necessari ai fini della conclusione dell’affare
Rassegna
di giurisprudenza: l'abilitazione al ruolo dei mediatori
Non basta aver il diritto di essere
abilitati, per esserlo
Il diritto ad essere iscritto al ruolo istituito dalla legge n. 39 del 1989,
perché già iscritto quelli della legge n. 253 del 1958, non abilità di per sé
il mediatore alla professione. Egli al contrario deve presentare apposita
domanda. Se il soggetto è legale rappresentante di una società di
intermediazione la sua iscrizione, reale o virtuale, non significa l'iscrizione
della società stessa.
Cassazione, 2/5/01, n. 6160
In tema di mediazione, la l. n. 39 del 1989 ha stabilito (art. 6, 1° comma)
che, per l'insorgenza del diritto alla provvigione, il mediatore debba
risultare iscritto nell'apposito ruolo professionale (istituto, ex art. 2,
presso la camera di commercio), ed ancora (art. 9, 2° comma) che le commissioni
provinciali "hanno il compito di iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli
agenti già iscritti nei ruoli costituiti in base alla l. n. 253 del 1958",
mentre il relativo regolamento di attuazione n. 452 del 1990, ha ulteriormente
specificato (art. 5) che, per ottenere l'iscrizione all'albo, l'interessato
"deve presentare domanda", ed ancora (art. 11) che, qualora
l'attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per
l'iscrizione nel ruolo "devono essere posseduti dal legale rappresentante
della società stessa" (ovvero da colui che sia preposto a tale ramo di
attività); ne consegue che l'iscrizione nel vecchio ruolo di cui alla l. n.
253/58, pur costituendo titolo per l'iscrizione automatica in quello istituito
ex novo l. n. 39/89, e pur abilitando, nelle more di tale nuova iscrizione, le
singole persone fisiche a svolgere l'attività di mediazione, non estende, per
converso, i suoi effetti al di là della sfera giuridica del soggetto/persona
fisica considerato, con la conseguenza che il soggetto stesso, se legale
rappresentante di una società di mediazione, non può ritenersi ipso facto
abilitato, anche in tale ulteriore qualità, a svolgere legittimamente
l'attività predetta (svolgimento che postula, pertanto, l'adempimento di tutte
le formalità di iscrizione previste dalla legge n. 39/89 e dal relativo
regolamento di attuazione), atteso che l'iscrizione nel ruolo dei mediatori
della società non consegue automaticamente all'iscrizione (reale o virtuale) di
una persona fisica che rivesta, nel contempo, la qualità di rappresentante
legale della società stessa.
Chiunque
ha interesse può chiedere la restituzione della provvigione illegalmente
percepita
Essendo nullo il contratto di mediazione stipulato con un non iscritto, ha
diritto alla restituzione della provvigione non solo il cliente diretto
dell'agente immobiliare, ma anche altra persona che abbia contribuito al
pagamento dell'onorario.
Cassazione, 15/12/00, n. 15849
Dopo l'entrata in vigore della l. n. 39 del 1989, che
disciplina la professione di mediatore (ed il cui art. 6 dispone che hanno
diritto alla provvigione solo coloro che sono iscritti nei ruoli degli agenti
di affari in mediazione), il contratto di mediazione stipulato con soggetti non
iscritti negli appositi ruoli é affetto da nullità per contrarietà a norma
imperativa, con conseguente obbligo, per il soggetto non iscritto, di
restituzione della provvigione percepita; tale obbligo di restituzione può
essere, poi, legittimamente invocato da chiunque vi abbia interesse - e,
pertanto, anche dal terzo che ha adempiuto a diverso titolo l'obbligazione di
pagamento della provvigione - alla luce dei principi generali in tema di azione
di nullità.
I brokers di mutui debbono iscriversi
alla 4a sezione del ruolo
Chi svolge un'attività di intermediazione per i contratti di finanziamento
non ha diritto alla provvigione se non iscritto a quarta sezione del ruolo,
relativa alla conclusione di affari nel settore dei servizi vari.
Cassazione, 17/5/99, n. 4800
Per effetto dell'integrazione della
l. 3 Febbraio 1989, n° 39 ad opera del DM 21 Dicembre 1990, n° 452, recante il
regolamento di attuazione della legge, il quale ha previsto una quarta sezione
del ruolo dei mediatori destinata agli agenti in servizi vari, nella quale
vengono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari
relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano
collocazione in una delle altre tre sezioni precedenti, devono essere iscritti
in detta sezione, atteso il suo carattere residuale, in particolare, i soggetti
che svolgono attività di intermediazione per i contratti di finanziamento (per
i quali è stata successivamente prevista dalla l. n° 108 del 1996 l'istituzione
di un apposito albo) con la conseguenza, che in difetto di iscrizione, non
compete al mediatore finanziario per l'opera prestata il diritto al compenso.
Nessun indennizzo a
chi non è iscritto
Chi non è abilitato al ruolo non ha la possibilità di chiedere indennizzi,
nemmeno quelli previsti dall'articolo 2041 del codice civile che li pone in
capo a chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona.
Cassazione, 2/4/02, n. 4635
Nell'ipotesi di attività di
mediazione svolta da soggetto non iscritto nell'apposito ruolo, tale soggetto è
tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite, con
la conseguenza che risulta esclusa ogni obbligazione di pagamento nei suoi
confronti, anche solo naturale, e quindi, anche quella fondata sull'articolo
2041 del codice civile.
L'iscrizione non può essere negata,
se si hanno i requisiti
Le commissioni presso le Camere di Commercio hanno il semplice ruolo di
verificare l'esistenza dei requisiti all'iscrizione: non possono negarla in
base a valutazioni discrezionali, perché violerebbero un diritto costituzionale
allo svolgimento di attività lavorativa.
Cassazione, 24/2/00, n. 2089
La Legge 3 Febbraio 1989, n. 39,
recante modifiche ed integrazioni alla Legge 21 Marzo 1958, n. 253, concernente
la disciplina della professione di mediatore, è entrata in vigore ai sensi
dell'art. 10 preleggi, nel decimoquinto giorno successivo a quello della
pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 9 Febbraio 1989, n. 33;
l'entrata in vigore entro tale termine è confermata dal disposto dell'art. 9
legge stessa sulla prorogatio delle commissioni provinciali i istituite ai
sensi dell'art. 3, DPR n. 1926/1960 fino alla nomina della commissione di cui
all'art. 7. L'iscrizione negli albi professionali (nella specie, ruolo dei
mediatori) ha natura costitutiva del particolare status professionale ed
integra un diritto soggettivo, atteso che l'organo o ente incaricato (nella
specie, la commissione istituita presso la camera di commercio) si deve
limitare ad accertare l'esistenza dei requisiti prescritti dalle fonti
normative con valutazioni ed apprezzamenti di natura tecnica, che non
rappresentano esercizio di vera e propria discrezionalità amministrativa e le
norme regolanti l'iscrizione prendono direttamente in considerazione
l'interesse del privato allo svolgimento di attività lavorativa quale diritto
fondamentale riconosciuto dall'art. 4 cost.
Prima e dopo la
legge n. 39: quando la provvigione è un diritto
Prima dell'entrata in vigore della legge 39/89 non occorreva essere
iscritti a un ruolo professionale. Pertanto si aveva diritto alla provvigione,
non contando il fatto che esistessero norme generali contro le attività svolte
senza autorizzazione. Il diritto alla provvigione, però, non scatta se
l'incarico di mediazione era precedente all'entrata in vigore, ma l'affare è
stato concluso dopo.
Cassazione, 25/2/00, n. 2135
In tema di mediazione, la necessità della iscrizione nel ruolo
professionale per l'insorgenza del diritto alla provvigione costituisce una
innovazione introdotta nella disciplina della materia della Legge n. 39 del
1989 (art. 6), finalizzata a porre in risalto la natura professionale
dell'attività del mediatore; pertanto, per il periodo anteriore alla entrata in
vigore di detta legge, non può negarsi il diritto alla provvigione in favore
del mediatore non iscritto nell'albo professionale in caso di conclusione dell'affare
per effetto del suo intervento, non assumendo alcun rilievo in contrario
l'esistenza della generale previsione di una sanzione penale per le attività
svolte senza la necessaria autorizzazione, che si colloca su di un piano
diverso da quello privatistico, per il quale, di regola, l'esercizio della
mediazione è libero (forme particolari di mediazione essendo regolate da leggi
speciali), e non potendosi applicare al mediatore professionale un trattamento
irrazionalmente deteriore rispetto a quello riservato al mediatore occasionale
non iscritto, pacificamente titolare del diritto di compenso.
Cassazione, 15/4/98, n. 3803
Per effetto dell'art. 6 legge 3 febbraio 1989 n. 39, è legittima la revoca
dell'incarico, senza penalità al mediatore non iscritto nel ruolo (e perciò a
quest'ultimo non spetta alcuna provvigione) che abbia comunicato al mandante
una proposta per concludere l'affare dopo l'entrata in vigore della predetta
legge - e cioè, secondo i principi generali, dopo il quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 1989 - pur
se il contratto di mediazione è stato stipulato anteriormente.
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