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In questo spazio inseriremo gli articoli, le leggi, estratti di sentenze che riguardano la professione del mediatore immobiliare, la sua tutela, la tutela della parte acquirente e di quella venditrice. In particolare, saranno indicate le nuove norme che regolano il rapporto tra il mediatore, le parti durante tutto il percorso che va dal primo contatto con l'agente immobiliare, fino alla conclusione della compravendita e in alcuni casi anche oltre, il diritto alla riscossione della mediazione e/o il diritto della parte acquirente e venditrice a richiederne il completo rimborso qualora il mediatore non sia regolarmente iscritto al ruolo degli agenti immobiliari ed in possesso di tutti i requisiti.
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LA VESSATORIETA' NELLA MEDIAZIONE IMMOBILIAREPaolo Giuggioli Le Commisioni per la Tenuta dei Mediatori presso le CdC e il controllo delle clausole contrattuali a rischio di inquita' L’attività di mediazione professionale ha una duplice fonte: gli artt. 1754 e ss c.c. e la legge 3 febbraio 1989 n. 39 che ha modificato la legge 21 marzo 1958 n. 253. I primi, predisposti dal legislatore del 1942 al fine di disciplinare un fenomeno che non aveva ancora assunto quella rilevanza sociale ed economica che oggi gli è propria, risultano essere norme dispositive che regolano il contenuto del rapporto di mediazione, sia occasionale che professionale. La seconda è, invece, la norma che propone la figura del mediatore professionale, cioè di un soggetto che, avvalendosi di una preparazione tecnica, esercita la propria attività in modo stabile e continuativo. Tra le numerose novità previste da detta disposizione e dal regolamento di attuazione 21/12/1990 n. 452 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato sono da ricordare - ai fini del presente esame - l’obbligo del "mediatore che per l’esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto" di depositarne copia presso la Commissione per la Tenuta del Ruolo dei Mediatori istituita in ciascuna Camera di Commercio (art. 5 comma 4 della legge 39/89), nonché la necessità che i predetti moduli e formulari siano "chiari, facilmente comprensibili e ispirati ai principi della buona fede contrattuale" (art. 17 del regolamento 482/90). La Commissione per la Tenuta del Ruolo dei Mediatori presso la Camera di Commercio di Milano, in adempimento di quest’obbligo, provvede da alcuni anni ad approvare e a conservare i moduli utilizzati dai mediatori professionali della provincia ambrosiana. L’entrata in vigore della novella del codice civile sui "contratti del consumatore" - e soprattutto la nuova legittimazione all’esercizio dell’azione inibitoria attribuita dall’art. 1469 sexies alle Camere di Commercio - ha però imposto la revisione dei "vecchi formulari", al fine di verificarne la compatibilità con gli artt. 1469 bis e ss. Numerose associazioni di mediatori hanno così provveduto a depositare presso la Commissione nuovi modelli contrattuali e a richiederne la dichiarazione di conformità alle predette disposizioni. Obiettivo di questo articolo è quello di individuare i problemi che le clausole più ricorrenti nei formulari di mediazione pongono all’interprete. Prima, però, di passare all’analisi della modulistica è opportuno chiarire che l’esame di compatibilità con la novella introdotta dalla legge n. 52/96 deve essere limitato alle pattuizioni che regolano il rapporto tra mediatore e parti, con esclusione, quindi, di quelle disciplinanti esclusivamente il contratto che coloro che si sono rivolti al professionista intendono concludere. È bene quindi verificare, prima di qualsiasi valutazione sulla vessatorietà della clausola predisposta dal mediatore, su quale rapporto la medesima vada ad incidere, verifica che, molto spesso, è resa ardua dalla fusione in un unico documento contrattuale dell’accordo tra professionista e parti e di quello tra queste ultime. LE CLAUSOLE DI ESCLUSIVA L’IRREVOCABILITA' DEL MANDATO
Un’altra ricorrente clausola dei modelli contrattuali di mediazione, per la quale sono stati sollevati dubbi di compatibilità con la novella del codice civile, è quella di irrevocabilità del mandato dato al mediatore, cioè quella che preclude al consumatore di recedere dal contratto di mediazione prima della scadenza. Più precisamente si è sostenuto che, se detta condizione risulti avere quale unico obiettivo quello di impedire al consumatore - durante il periodo di efficacia del rapporto - la realizzazione per altri canali dell’affare, l’effetto limitativo della libertà contrattuale sarebbe fuor di dubbio. Di contro, se si dimostra che la citata clausola è esclusivamente diretta a precludere al consumatore - il quale abbia aderito al contratto che prevede il sorgere del diritto alla provvigione al semplice reperimento di una proposta negoziale conforme all’incarico ricevuto (e indipendentemente dalla conclusione dell’affare) - di rinunciare o rifiutare di darvi esecuzione, la stessa non inciderebbe sull’autonomia negoziale del contraente debole. Un’ulteriore clausola che ha fornito interessanti spunti di riflessione è quella che prevede la devoluzione di tutte le controversie relative all’esecuzione dell’incarico di mediazione a organi conciliativi-arbitrali. Invero, accanto a chi ha concluso senza esitare per la presunzione di vessatorietà ex art. 1469 bis III comma n. 19 c.c. di tutte le clausole compromissorie, vi è chi presume iniqua solo la condizione con cui si devolve la controversia ad arbitri rituali, sostenendo, invece, l’efficacia della clausola per arbitrato irrituale. Da ultimo, degna di attenzione è la clausola, contenuta esclusivamente negli incarichi per la locazione stagionale di immobili, la quale prevede che "a) l’agente potrà fare eseguire a spese del mandante tutte le attività necessarie per la manutenzione dell’immobile in buono stato locativo. Una speciale autorizzazione del mandante sarà necessaria per le sole attività di costo superiore a L ..., e anche da questa autorizzazione si potrà prescindere qualora risulti impossibile prendere tempestivamente contatto con il mandante, e si possa presumere che egli avrebbe comunque dato la sua autorizzazione; b) l’agente potrà fare eseguire a spese del mandante tutte le attività di pulizia che riterrà opportune; c) l’agente, ove lo riterrà opportuno, potrà stipulare, in favore e a spese del mandante, una polizza di assicurazione contro il rischio di perimento o danneggiamento dell’immobile per qualsivoglia causa". Si è sostenuto che detta condizione dovrebbe presumersi vessatoria ex art. 1469 bis III comma n. 10 (e, forse, anche 11 e 12) c.c., in quanto porrebbe il consumatore in balia di "sorprese" non previste al momento della conclusione dell’accordo. Orbene, al fine di escludere detta presunzione, occorrerebbe un’indicazione dettagliata delle attività che l’agente è facoltizzato a far eseguire, nonché l’individuazione del massimale di spesa che comunque - cioè indipendentemente dalla possibilità o meno di contattare il consumatore - quest’ultimo dovrebbe affrontare. La rapida analisi svolta in questo breve scritto evidenzia la complessità dell’onere di controllo che il legislatore ha imposto alle Commissioni per la Tenuta del Ruolo dei Mediatori istituite presso ciascuna Camera di Commercio. Invero, la diversità di opinioni dei giuristi e l’assenza di precise indicazioni giurisprudenziali in materia di clausole vessatorie potrebbe essere la causa di soluzioni ermeneutiche che ingenerino nei mediatori professionisti e nei consumatori quella confusione che la legge 39/89 e il regolamento 452/90 hanno inteso prevenire. Ciononostante è possibile rilevare che l’interpretazione degli artt. 1469 bis e ss c.c. fornita dalla Commissione per la Tenuta del Ruolo dei Mediatori istituita presso la Camera di Commercio di Milano è risultata a tal punto accorta e puntuale da trovare il plauso sia delle associazioni dei mediatori immobiliari che di quelle dei consumatori. |



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