Veronica Centro Home Page arrow Veronica Centro news arrow Veronica Centro News arrow IMPORTANTE Nota FIMAA: Soppressione Norma di certificazione Impianti 28-08-2008 14:29 (+0200 GMT)
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IMPORTANTE Nota FIMAA: Soppressione Norma di certificazione Impianti PDF Stampa E-mail
L'associazione nazionale dei mediatori FIMAA, ha diffuso ai suoi associati la seguente nota riguardante la soppressione, in sede notarile, dell'obbligo da parte del venditore di certificare la conformità degli impianti e la soppressione dell'obbligo di consegna da parte del locatore della relativa documentazione, se trattasi di locazione.
 
Alleghiamo di seguito il testo integrale della nota inviata dallo studio dell'Avv. Paolo Pesando consulente legale della FIMAA 

D.M. 37/08 e D.L. 112/08

  Prima NOTA ai partecipanti all’apposito convegno FIMAA

L’art. 35 del Decreto Legge 112 del 25/6/08 ha soppresso l’art. 13 del DM 37/08 e la nuova norma ha effetto immediato essendo entrata in vigore in pari data.

Detto articolo ha peraltro mantenuto in vigore tutti gli altri articoli del precedente Decreto 37/08 e previsto l’emanazione entro marzo 2009 di nuove norme per disciplinare il complesso delle disposizioni in materia di impianti, la definizione di un sistema di verifica degli stessi, nonché la disciplina sanzionatoria.

Con la soppressione di detta norma scompaiono pertanto, in tema di impianti:

a) in sede di atto notarile l’obbligo per il venditore di certificarne la conformità

b) in caso di locazione l’obbligo per il locatore di consegnare la relativa documentazione

In particolare quindi dal 25/6/08 non sarà più necessario che le parti in occasione degli atti definitivi si preoccupino di certificare od allegare documenti comprovanti la sicurezza degli impianti o di  prevederne l’esonero, in quanto i notai non hanno più l’obbligo in sede di rogito di richiedere alle parti dichiarazioni in tema.

Si ritiene però di osservare che, essendo rimasti fermi gli obblighi di legge già preesistenti in merito alla garanzia per vizi, sarà comunque opportuno che gli agenti immobiliari nel corso della trattativa analizzino e nella proposta d’acquisto descrivano la situazione degli impianti, in modo che le parti assumano in modo conscio le rispettive obbligazioni di comprare e vendere il bene, onde prevenire possibili successivi contenziosi.

In definitiva si può concludere, come prima nota, che l’articolo soppresso ha comunque richiamato l’attenzione su una particolare fattispecie ed è facile prevedere che in futuro le parti richiederanno all’agente immobiliare
informazioni in merito.

Conseguentemente il mediatore dovrà non ignorare tale problematica, ma invitare le parti a chiarire la stessa, come peraltro in tema di situazione ipotecaria, urbanistica, ecc. onde non incorrere nella previsione di responsabilità di cui all’art. 1759 C.C., fermo restando che non gli competerà alcun obbligo di verifica o accertamento tecnico degli impianti interni di cui dovrà occuparsi un tecnico abilitato.

Avv. Paolo Pesando

 
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