L'associazione nazionale dei mediatori FIMAA, ha diffuso ai suoi associati la seguente nota riguardante la soppressione, in sede notarile, dell'obbligo da parte del venditore di certificare la conformità degli impianti e la soppressione dell'obbligo di consegna da parte del locatore della relativa documentazione, se trattasi di locazione.
Alleghiamo di seguito il testo integrale della nota inviata dallo studio dell'Avv. Paolo Pesando consulente legale della FIMAA
D.M. 37/08 e D.L.
112/08
Prima NOTA ai partecipanti all’apposito convegno FIMAA
L’art. 35 del Decreto Legge 112 del 25/6/08 ha soppresso l’art. 13 del DM
37/08 e la nuova norma ha effetto immediato essendo entrata in vigore in pari
data.
Detto articolo ha peraltro mantenuto in vigore tutti gli altri articoli del
precedente Decreto 37/08 e previsto l’emanazione entro marzo 2009 di nuove
norme per disciplinare il complesso delle disposizioni in materia di impianti, la definizione di un sistema di verifica degli stessi, nonché la disciplina
sanzionatoria.
Con la soppressione di detta norma scompaiono pertanto, in tema di impianti:
a) in sede di atto notarile l’obbligo per il venditore di
certificarne la
conformità
b) in caso di locazione l’obbligo per il locatore di
consegnare la relativa documentazione
In particolare quindi dal 25/6/08 non sarà più necessario
che le parti in occasione degli atti definitivi si preoccupino di certificare od
allegare documenti comprovanti la sicurezza degli impianti o di
prevederne l’esonero, in quanto i notai non hanno più l’obbligo in sede di
rogito di
richiedere alle parti dichiarazioni in tema.
Si ritiene però di osservare che, essendo rimasti fermi gli obblighi di legge
già preesistenti in merito alla garanzia per vizi, sarà comunque opportuno che
gli agenti immobiliari nel corso della trattativa analizzino e nella proposta
d’acquisto descrivano la situazione degli impianti, in modo che le parti assumano
in modo conscio le rispettive obbligazioni di comprare e vendere il bene, onde
prevenire possibili successivi contenziosi.
In definitiva si può concludere, come prima nota, che l’articolo soppresso ha
comunque richiamato l’attenzione su una particolare fattispecie ed è facile
prevedere che in futuro le parti richiederanno all’agente immobiliare
informazioni in merito.
Conseguentemente il mediatore dovrà non ignorare tale problematica, ma
invitare le parti a chiarire la stessa, come peraltro in tema di situazione
ipotecaria, urbanistica, ecc. onde non incorrere nella previsione di responsabilità di cui all’art. 1759
C.C., fermo restando che non gli competerà
alcun obbligo di verifica o accertamento tecnico degli impianti interni di cui
dovrà occuparsi un tecnico abilitato.
Avv. Paolo Pesando