La Guida Prezzo-Valore, illustra la regolamentazione deli trasferimenti immobiliari al valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto; di seguito, il riassunto della guida:
Cos’è il “prezzo-valore”
A partire dal primo gennaio 2006 è possibile
regolare fiscalmente alcuni trasferimenti immobiliari al valore catastale, indipendentemente
dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto. Le finalità della norma, dalla quale i consumatori
e tutti i cittadini hanno solo benefici, sono ispirate ad una logica di
trasparenza nella contrattazione immobiliare e di equità nel relativo prelievo
fiscale: è ora possibile indicare il prezzo reale pattuito e, al contempo,
pagare le imposte relative all'atto solo sul valore dell'immobile determinato con
i meccanismi di rivalutazione della rendita catastale, così detta
"valutazione automatica". Il Notariato è stato, per oltre dieci anni, uno dei
principali promotori di questo meccanismo, chiamato prezzo-valore, ritenuto idoneo
a salvaguardare la totale legittimità degli atti di cui il notaio garantisce la
pubblica fede e a recuperare il senso di una leale collaborazione tra lo Stato
e i cittadini. Le Associazioni dei Consumatori, che per missione istituzionale
perseguono questo senso di collaborazione civile, sostengono fortemente la
trasparenza dei contratti di vendita immobiliare al fine di eliminare le zone
grigie in cui i consumatori e tutti i cittadini possono più facilmente subire
abusi. La norma sul prezzo-valore consente, in definitiva,
la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale
e, al contempo, l’emersione dei valori reali delle compravendite. Viene così
meno ogni convenienza di dichiarazioni dirette all’evasione fiscale
(“simulazione del prezzo”), e si elimina il conseguente rischio di riflessi
negativi sulla stessa efficacia civile dei trasferimenti immobiliari. Deve riconoscersi la portata sociale del nuovo
sistema: lo Stato tende una mano ai cittadini, consapevole che nella prima fase
di applicazione delle norme potrà subire una riduzione di introiti tributari
nel settore; i cittadini devono costituzionalmente comportarsi come tali, in
quanto dalla emersione dei corrispettivi reali emerge una più trasparente
visione del mercato e delle singole capacità contributive. L’azione del Notariato e delle Associazioni dei
Consumatori sarà finalizzata all'illustrazione di questo nuovo sistema, degli inconvenienti
connessi alla prassi precedente, dei vantaggi, non solo economici, della nuova
norma e, ove se ne ravvisi la necessità, dovrà essere anche di contrasto ai
“cattivi consiglieri” che, con motivazioni poco chiare, cercano di far fallire
la manovra.
L’ambito
applicativo del
sistema prezzo-valore in base alle attuali norme
A chi si applica il sistema prezzo-valore
Deve trattarsi di cessioni soggette ad imposta di
Registro (escluse quindi, le cessioni soggette ad IVA) nei confronti di persone
fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o
professionali. Sono quindi soggette al prezzo-valore anche le cessioni
effettuate da società, imprese o enti, purché nei confronti di "persone
fisiche" e purché soggette a imposta di Registro (non IVA). In altre
parole, oltre a tutte le vendite in cui entrambe le parti sono “privati”, sono soggette a prezzo-valore anche le
vendite fatte a persone fisiche, da cedenti non-soggetti IVA (associazioni, fondazioni
e simili), e anche quelle fatte, sempre a persone fisiche, da società o imprese
in regime di esenzione IVA; ad esempio, le vendite fatte da imprese
costruttrici o di ristrutturazione poste in essere oltre i quattro anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e le vendite fatte da
imprese che non hanno costruito o ristrutturato l'immobile.
I beni che possono beneficiare del sistema
prezzo-valore
Deve trattarsi di immobili ad uso abitativo e
relative pertinenze (box, cantine, ecc). Come confermato dalla stessa Amministrazione
Finanziaria (Telefisco 2006) il regime di favore si estende alle pertinenze
senza limitazione di numero e anche se acquistate separatamente dal bene
principale, purché risulti nell'atto di acquisto la destinazione pertinenziale. Il sistema vale anche per gli acquisti di
abitazioni e relative pertinenze che non possono godere delle agevolazioni
“prima casa”. Quindi anche chi acquista una seconda o terza casa, dovrà pagare
le imposte secondo le aliquote ordinarie, ma potrà chiedere che la tassazione venga comunque
effettuata sulla base del valore catastale: il che costituisce comunque un bel
risparmio.
Quando si applica il prezzo-valore
Si ritiene concordemente che la nozione di
"cessione" comprenda, oltre agli atti traslativi del diritto di
proprietà, anche quelli traslativi o costitutivi di diritti reali parziali e di
godimento (ad esempio la nuda proprietà e l’usufrutto).
È necessaria una richiesta
La norma si applica a fronte di una precisa
richiesta che la parte acquirente deve rendere al notaio: sebbene la norma sembri
lasciare libertà sulla forma e le modalità di manifestazione di tale richiesta,
è senz’altro opportuno che la richiesta risulti nel corpo dell'atto di acquisto.
I vantaggi della norma e le conseguenze per chi non la
applica
Si è già sottolineato che dal sistema del
prezzo-valore i consumatori, tutti i cittadini e l’intera comunità civile hanno
solo benefici. E’ opportuno tuttavia precisare i vantaggi che il nuovo sistema reca
ai rapporti giuridici tra le parti e ai rapporti con l’Amministrazione finanziaria;
ovvero rimarcare la gravità delle conseguenze, fiscali, civili, amministrative
e persino penali, che possono discendere dalla simulazione del prezzo.
Riduzione degli onorari
Per evitare che gli onorari notarili, che come ogni
prestazione professionale sono calcolati sul prezzo reale, costituiscano un possibile
disincentivo all’applicazione della nuova normativa, il legislatore ha
prescritto che gli stessi siano ridotti; tale riduzione è fissata nel 30 per
cento. Il Consiglio Nazionale del Notariato, per assicurare la piena applicazione
della novità normativa e raccogliendo le istanze delle Associazioni dei
Consumatori, ha ritenuto che la riduzione venga applicata non soltanto alla
specifica voce “onorari”, che costituisce solo un elemento di composizione
della parcella notarile, ma al complessivo compenso notarile.
Altre indicazioni sulla parcella notarile si
possono trovare sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato all'indirizzo www.notariato.it
Il prezzo della vendita
Il meccanismo del prezzo-valore si applica a
condizione che nell'atto sia indicato l’intero prezzo pattuito: "Se viene
occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute
sull'intero importo di quest’ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal
cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già
applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della
sanzione eventualmente irrogata.”.
Gli effetti per le parti
Diritti di prelazione
I terzi che per legge o per contratto hanno un
diritto di prelazione sul bene immobile oggetto di vendita, possono esercitare
la prelazione stessa, o riscattare il bene già venduto, al prezzo dichiarato
nell’atto di vendita, senza che il compratore possa pretendere la restituzione
del prezzo realmente pagato.
Revocatoria fallimentare
Se il venditore fallisce entro un anno dalla
vendita, il curatore fallimentare può revocare la vendita, può cioè
riappropriarsi del bene venduto, se il compratore conosceva lo stato di
insolvenza del venditore. La conoscenza dell'insolvenza del venditore si presume se il valore di quanto venduto
sorpassa di oltre un quarto quello del corrispettivo ricevuto. Per gli immobili
da adibirsi ad abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini
entro il terzo grado è esclusa la revocatoria fallimentare solo se la vendita è
effettuata "a giusto prezzo". In tutti i casi di revocatoria, l’acquirente può
insinuarsi nel fallimento, cioè richiedere la restituzione del prezzo, ma solo
nei limiti di quanto dichiarato in atto e non per quanto realmente pagato.
Rescissione della vendita
Se vi è sproporzione tra il valore dell'immobile
compravenduto e il prezzo pattuito, e il venditore prova che la sproporzione è
dipesa dal suo stato di bisogno di cui il compratore ha approfittato, il
venditore può chiedere, entro un anno dalla stipula, la rescissione del contratto per lesione.
Altri vizi della vendita e limiti di restituzione
del prezzo
Nei casi in cui, per eventuali vizi da cui sia
affetto il contratto di compravendita, lo stesso si sciolga, il compratore
potrà ottenere la restituzione del solo prezzo dichiarato nel contratto, a meno
che non provi (e ciò può risultare impossibile nel caso di pagamento in
contanti) di aver pattuito e pagato una somma superiore.
Responsabilità professionali
È configurabile una responsabilità di chi
suggerisca o consigli al contribuente di simulare il prezzo, o lo induca
Le conseguenze fiscali
Detrazione IRPEF
La detrazione IRPEF, spettante all’acquirente per
gli interventi di recupero edilizio effettuati dal venditore, è determinata in
proporzione al prezzo dell'unità immobiliare dichiarato nell'atto di vendita o
assegnazione.
Esclusione di accertamento sulle imposte sui redditi
Ai sensi di legge, ove l’acquirente si avvalga
delle nuove norme sul prezzo-valore e dichiari in atto il reale corrispettivo pattuito,
non trovano applicazione le norme sull'accertamento induttivo; non assume cioè
rilevanza, ai fini della determinazione del reddito tassabile, la spesa
effettuata per l'acquisto dell'immobile, e gli accertamenti induttivi ai fini
delle imposte sui redditi non possono essere effettuati. Si ricorda ancora che,
per non essere assoggettati ad accertamenti "induttivi" non è
sufficiente indicare nel contratto un qualsiasi prezzo simulato anche se
superiore al valore catastale, ma occorre indicare il reale "corrispettivo
pattuito".
Privilegio a favore dello Stato
Negli
atti stipulati al di fuori delle condizioni previste dal sistema prezzo-valore,
nell'ipotesi in cui le parti non abbiano indicato nel contratto il prezzo
reale, pur dichiarando un prezzo in misura corrispondente ai parametri
catastali, si applica la sanzione dal 200% al 400%
della maggiore imposta dovuta; il relativo credito dello Stato è assistito dal
privilegio che grava sull'immobile acquistato; e poiché il privilegio è
opponibile anche nei confronti dei terzi, è possibile che l’acquirente abbia
difficoltà ad effettuare successive rivendite dell’immobile.
Plusvalenze sulla rivendita
In caso di rivendita dell'immobile acquistato
dichiarando un prezzo inferiore a quello reale e ricorrendo i presupposti di
tassazione della plusvalenza, quest'ultima sarà tanto maggiore quanto minore è
stato il prezzo dichiarato all'acquisto.
Sanzioni per il venditore
Anche il venditore può subire conseguenze fiscali negative
dalla simulazione del prezzo. La mancata dichiarazione della plusvalenza
immobiliare connessa al prezzo reale comporta l'applicazione delle
sanzioni previste per l'omessa o insufficiente dichiarazione dei redditi; nei
casi più gravi può configurarsi il reato di frode fiscale.
La disciplina antiriciclaggio
Il “prezzo-valore” interferisce anche con la
normativa antiriciclaggio, la quale prevede sanzioni per pagamenti in contanti superiori
a 12.500 euro. La stessa normativa prevede, oltre agli obblighi di identificazione
e registrazione, la segnalazione di operazioni sospette anche da parte dei
notai.
Tra gli "indici di anomalia" previsti21
al fine della comunicazione delle operazioni sospette - utilizzabile anche a
fini fiscali - sono stati individuati i seguenti:
- "il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a
pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la
somma è superiore a € 12.500";
- "il cliente intende regolare i pagamenti con
una somma notevole di denaro in contanti";
- "il cliente intende effettuare operazioni
mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non
appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione
della natura dell'operazione, non giustificate
dall'attività svolta o da altre circostanze";
- "il cliente intende effettuare operazioni a
condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato";
- "il cliente intende comprare un bene
immobile con una somma notevole di denaro in contanti".
Detrazione degli interessi passivi
La detrazione degli interessi passivi dei mutui
ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale è ammessa solo per
la parte di mutuo corrispondente al prezzo dichiarato nella compravendita e
alle spese accessorie previste dalla legge; ne consegue che qualora l’importo
del mutuo sia maggiore del prezzo dichiarato, per la differenza non è possibile
detrarre gli interessi passivi.
Indicazione analitica delle modalità di pagamento
La legge dispone che all'atto della stipula di tutte
le cessioni immobiliari, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione
"analitica" delle modalità di pagamento del prezzo. Per indicazione
"analitica" delle modalità di pagamento devono intendersi gli estremi
di pagamento (assegni, bonifici, ecc.).
L'obbligo di indicazione delle modalità di pagamento
riguarda anche le somme pagate anteriormente all'atto (caparre, acconti, ecc.).
In caso di omessa, incompleta o falsa indicazione di questi dati si applica la
sanzione amministrativa da € 500 a € 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro,
i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore, vanificando la
richiesta del prezzo-valore. Oltre alla sanzione amministrativa occorre poi
considerare l’eventuale sanzione penale che comporta la pena della reclusione
fino a due anni.
E’ chiaro in definitiva che, soprattutto nei casi previsti
dalla disciplina tributaria contenuta nella legge n. 266/2005 sul
prezzo-valore, il comportamento simulatorio delle parti è privo di qualsiasi
razionalità: infatti nella gran parte dei casi dalla simulazione del prezzo
derivano ormai solo svantaggi e nessun reale vantaggio.
E' possibile visionare o scaricare sul proprio desktop la versione completa della guida utilizzando il presente Link