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There are no translations available. Dal 1° luglio l'attestato di certificazione energetica obbligatorio per tutte le vendite ecco tutto quello che si sa!!!
Si è tenuto lo scorso 14 Ottobre, organizzato dalla FIMAA lucca, presso la sala Confcommercio, un seminario formativo sulla "Certificazione Energetica degli Edifici", alla quale sono intervenuti l'Ing. Giacomo Giusti (Isaq Consulting), il Notaio Giuseppe Losito e il Dott. Riccardo Guardi per la Regione Toscana. Il seminario è stato un momento di confronto e di verifica sulla normativa, le problematiche legate alla compravendita e/o locazione e le relative sanzioni amministrative. Alleghiamo i link per leggere e/o scaricare la documentazione del seminario:
Fonte "il Sole 24 Ore"
Certificazione energetica degli edifici: nuovi chiarimenti dei NotaiDocumento Consiglio Nazionale del Notariato 3 agosto 2009 .
Il Consiglio Nazionale del Notariato torna sul tema della certificazione energetica degli edifici. A partire dal 1° luglio 2009 - spiegano i Notai - tutti gli immobili devono essere dotati dell'Attestato di certificazione energetica (ACE) (così come previsto all'art. 6 del Dlgs 192/2005) a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla superficie utile, ferma restando la possibilità di alienare un immobile non dotato di ACE. L'art. 3 co. 3 delle Linee Guida, dispone la loro applicazione nelle regioni e province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e comunque sino all'entrata in vigore dei predetti strumenti. L'emanazione delle Linee Guida Nazionali - chiariscono i Notai - pone fine al periodo transitorio, disciplinato dall'art. 11 co. 1-bis del decreto 192/2005, rendendo obbligatoria la dismissione definitiva l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) in favore dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Gli Attestati di Qualificazione Energetica fino ad ora utilizzati perderanno la loro efficacia trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali, pertanto, dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE come predisposti all'Allegato 6 del decreto. Fino a quella data, gli immobili già dotati dell'AQE potranno continuare a circolare con tale Attestato, ma dal 26 giugno 2010 per trasferirli a titolo oneroso sarà necessario procedere alla sostituzione del predetto Attestato ormai inefficace, con un nuovo documento, l' ACE, contenente l'indicazione della classe energetica dell'edificio e del Soggetto certificatore. Con riferimento ai Soggetti certificatori, le Linee guida nazionali rimandano a successivi decreti presidenziali che definiranno i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. In attesa di tali decreti, nelle regioni che non hanno legiferato in materia energetica o la cui normativa è in attesa di attuazione, secondo i Notai, deve essere applicata la normativa nazionale prevista dal comma 6 dell'art. 18 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115.
Uno degli aspetti più innovativi della Linee Guida, è la definizione dell'ambito applicativo del decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche, in ordine alle diverse tipologie immobiliari. L'All. A del decreto prevede, al punto 2, l' applicazione delle disposizini a tutti gli edifici delle categorie di cui all'articolo 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra queste categorie non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
- l'edificio è di classe energetica G; - i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti. L' autodichiarazione costituisce un'alternativa alla dotazione dell'ACE da rendere in sede di trasferimento dell'immobile. I Notai affermano che la circostanza che il bene possa essere trasferito con l'autodichiarazione, non sposta le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 334-2009/C in ordine all'ammissibilità delle pattuizioni con cui le parti stabiliscono le modalità per assolvere all'obbligo di dotazione. Leggi articolo Certificazione Energetica nuovi chiarimenti
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Fonte "il Sole 24 Ore"
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In attesa delle linee guida nazionali molti i dubbi sui criteri di applicazione della misuraDal 1° luglio scatta l'obbligo di «dotare» dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005. La misura riguarderà circa 600mila compravendite, se si considera che nel secondo trimestre del 2009 si stimano circa 730mila transazioni immobiliari. Ad essere interessate saranno anche permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali. Per alcuni edifici non è necessario redigere il documento come: gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati. Molti i dubbi operativi su questa misura. Il DLgs 112/2008, abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito. L'obbligo di dotare l'immobile di una certificazione è comunque previsto dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la violazione dell'obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare l'atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del venditore verso l'acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull'inesistenza del documento. Trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l'acquirente ha il diritto di sapere che non è stato rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo. Per quanto concerne le modalità per il rilascio dell'attestato di qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia. Fino al 30 giugno, l'obbligo di consegnare all'acquirente l'attestato di certificazione energetica è previsto per gli edifici di nuova costruzione, ossia quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire o presentata la Dia dopo l'8 ottobre 2005; gli edifici radicalmente ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico; gli edifici pubblici per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono sona effettuati interventi di sostituzione degli impianti. Vedi l'articolo: Attestato Certificazione Energetica //
Fonte "il Sole 24 Ore" 20 Luglio 2009 La mancata consegna dell'attestato di certificazione energetica legittima la richiesta di risoluzione del contratto e quella di risarcimento dei danni subiti.a cura dell'Avv. Raffaele Cusmai - CARPINETI-CUSMAI Studio Legale
Com'è ormai noto il 1° luglio è scattato l'obbligo per i venditori di immobili di consegnare ai compratori al momento del rogito, oppure anche successivamente previo accordo tra le parti non essendo ciò previsto legislativamente a pena di nullità del contratto di vendita, l'attestato di certificazione energetica (ACE) dell'immobile compravenduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del d.lgs. n.192/2005, come successivamente modificato dal d.lgs. n.112 del 2008. Altro profilo di rischio per il venditore è costituito dall'eventualità che nella prassi venga accolta un'interpretazione estensiva dell'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 192 del 2005, tale da ricomprendere anche costui, oltre al costruttore dell'immobile, tra i soggetti passivi della sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro, derivante dalla mancata consegna al proprio avente causa (proprietario secondo il dato letterale ed acquirente secondo l'interpretazione estensiva) dell'originale della certificazione energetica. Vedi l'articolo del Sole 24 Ore: Mancata consegna della Certificazione Energetica //
"Certificazione Energetica"Le clausole per un rogito docCertificazione sì o certificazione no? Nella cessione di un appartamento in condominio ormai entra in scena l'attestato di qualificazione (in futuro di certificazione) energetica che deve valutare il consumo energetico dell'immobile e che pertanto introdurrà un nuovo elemento di valutazione degli immobili. L'amministratore è chiamato a prestare la sua assistenza fornendo documentazioni e informazioni, come è emerso al convegno «La certificazione energetica di un fabbricato in condominio» organizzato da Cuoa e Anaci veneto, lo scorso marzo, ad Altavilla Vicentina. Il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal Dlgs 29 dicembre 2006 n. 311, in attuazione della Direttiva 2002/91/Ce, ha infatti stabilito: - al comma 3 dell'articolo 6, che nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari deve essere allegato all'atto in originale o in copia autenticata l'attestato di certificazione energetica; - al comma 4 del medesimo articolo 6 che in caso di locazione detto attestato deve essere messo a disposizione del conduttore o a esso consegnato; - al comma 8 dell'articolo 15 che in caso di violazione dell'obbligo il contratto è nullo e che la nullità può essere fatta valere dal solo acquirente o dal locatario. L'obbligo è stabilito con diverse cadenze temporali, che in caso di appartamento in condominio si concretizzano ora nelle seguenti ipotesi: - unità immobiliari comprese in edifici di «nuova costruzione» e in edifici aventi superficie calpestabile superiore a 1.000 metri quadrati per i quali vi sia stata ristrutturazione integrale dell'involucro ovvero demolizione degli stessi e ricostruzione, in forza di titolo richiesto dal 9 ottobre 2005 in avanti; - unità immobiliari in relazione alle quali si sia avuto accesso a agevolazioni correlate al miglioramento delle prestazioni energetiche o comprese in edifici per i quali sia stato stipulato, o rinnovato, un contratto relativo alla gestione calore ove figuri anche un soggetto pubblico. Dal 1º luglio 2009 l'obbligo sarà vigente per qualsiasi unità immobiliare. Regole particolari possono essere disposte dalle singole Regioni e dalle Province autonome (Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna hanno già provveduto, si veda anche il Sole 24 Ore dell'11 febbraio e 7 aprile scorsi). Il documento che deve essere allegato è l'Attestato di Certificazione Energetica, redatto da professionisti indipendenti accreditati. Attualmente l'attestato di certificazione energetica non è ancora in vigore (se non in Lombardia) e, fino all'emanazione delle Linee guida nazionali o all'istituzione degli organismi regionali di accreditamento, è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica. Quest'ultimo è un documento sostanzialmente analogo (anche se con differenze difficili da rilevare per i non addetti ai lavori), redatto da professionista abilitato, anche non estraneo alla proprietà. La certificazione di un appartamento in condominio può fondarsi sulla valutazione dell'appartamento interessato, su una certificazione dell'impianto termico comune e sulla valutazione di altro analogo appartamento nel condominio. Non è ancora previsto un attestato dell'intero condominio, che però potrebbe essere introdotto da futuri regolamenti e che responsabilizzerebbe ulteriormente gli amministratori, ma costituirebbe una semplificazione importante per i singoli condomini, anche in termini di spesa.I patti speciali per la vendita di un appartamento in condominio senza esecuzione di opereA) Senza certificazione energetica (da usare fino al 30 giugno 2009) La parte venditrice dà atto che non sussistono i requisiti previsti dal Dlgs 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal Dlgs 29 dicembre 2006 n. 311, perché l'immobile in contratto debba essere dotato di Attestato di Certificazione (a oggi di "Qualificazione") Energetica e quindi al presente atto non viene allegata alcun Attestato di Certificazione (a oggi di "Qualificazione") Energetica, in quanto come dichiara la parte venditrice; gli immobili in oggetto e l'edificio di cui fanno parte non sono stati costruiti o ristrutturati (ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 192/2005) in forza di titolo edilizio richiesto dopo l'8 ottobre 2005; gli immobili in contratto non sono stati oggetto di interventi di miglioramento energetico per i quali si intenda accedere ovvero siano stati richiesti incentivi e agevolazioni; gli impianti termici e/o di condizionamento non sono interessati da contratto di gestione in cui figuri come committente un ente pubblico (comma 1 quater dell'articolo 6 del citato Dlgs); gli immobili in oggetto non sono costituiti da un intero fabbricato avente una superficie utile superiore a mille metri quadrati; gli immobili in oggetto non sono comunque dotati dell'attestato di cui trattasi, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1-ter e 1-quater del citato Dlgs n. 192/2005 e sue modifiche. Con certificato energetico (da usare a partire dal 1º luglio 2009) Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal Dlgs 29 dicembre 2006 n. 311, la parte venditrice: esibisce Attestato di Qualificazione Energetica (ovvero Attestato di Certificazione Energetica) relativo all'immobile in contratto redatto in data ... dal ..... professionista abilitato, iscritto .... e dal medesimo asseverato; tale Attestato si allega in originale (ovvero in copia autenticata da me notaio in data odierna Repertorio n. ...) al presente atto sotto la lettera ".."; (In caso aggiungere – il predetto Attestato di Qualificazione Energetica, a norma del comma 1-bis dell'articolo 11 del citato Dlgs, sostituisce l'Attestato di Certificazione Energetica, non essendo ancora state emanate le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici e non avendo il Comune di … stabilito diversa procedura di certificazione energetica con proprio regolamento anteriore alla data dell'8 ottobre 2005); dà atto che non trovano applicazione il comma 2 dell'articolo 8 e il comma 7 dell'articolo 15 del citato Dlgs, in quanto l'immobile in contratto è dotato di certificazione energetica in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 n. 1-bis lettera c) del citato Dlgs.
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Aggiornamento 16 Giugno 2009
Nota FIMAA LuccaIn Toscana, non essendoci stato alcun atto regionale, vige la L. 133/2008 che all'art. 35 abroga le disposizioni del D. Lgs 192/2005.
Di conseguenza non vi è alcun tipo di obbligo di allegare certificazioni o attestazioni energetiche, non ci sono scadenze e soprattutto non ci sono rischi di nullità per gli atti.
In allegato troverete per vs comodità le disposizioni sopra riportate e il DPR 59 appena pubblicato sulla gazzetta, sempre in materia di certificazione, che però non detta alcuna disposizione ma solo dei parametri sui quali tali certificazioni dovranno essere redatte e rilasciate.
Aggiornamento 9 luglio 2009
Gentili associati
molti di voi hanno più volte chiesto chiarimenti in tema di attestazione di certificazione energetica ed in particolare sull'obbligo di allegare la stessa all'atto di compravendita o di locazione pena la nullità dello stesso.
A tal proposito in allegato trasmetto quanto ribadito dal consiglio nazionale notarile circa la non obbligatorietà di allegarla.
sperando di aver definitivamente sciolto i vs dubbi sul comportamento che i notai devono assumere per legge.
Alcuni di voi, poi, hanno chiesto informazioni sull'attestazione di qualificazione energetica a cui fa riferimento il D. Lgs 311/2006; questo è un documento preparatorio e facoltativo sulla cui base può essere rilasciato il successivo attestato di certificazione energetica. Per vostra comodità in allegato anche il decreto in questione e il suo allegato.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 2009, n. 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068) (GU n. 132 del 10-6-2009 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
E m a n a il seguente regolamento:
Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; ». - La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia e' pubblicata nella GUCE del 4 gennaio 2003 L-1-65. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 9, comma 1, del titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: «Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di
«Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: «1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.». - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: «Art. 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici). - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.». - La direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella GUCE L 114-64. del 27 aprile 2006. - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE: «6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Leregioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: «Art. 1 (Finalita') - 1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitivita' dei comparti piu' avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. 2. Il presente decreto disciplina in particolare:
- Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si veda nelle note alle premesse.
NOTA CONSIGLIO NAZIONALE del NOTARIATO La certificazione energetica degli edifici dal 1° luglio 2009
Studio n. 334-2009/C (Approvato dalla Commissione studi civilistici il 16 giugno 2009) Sommario: 1. Quadro normativo; 2. Statuto energetico degli immobili; 3. Obbligo di informazione e ruolo del notaio; Segue: dichiarazioni; 4. Conclusioni. 1. Quadro normativo La disciplina energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (che ha attuato la direttiva 2002/91/CE). Tale normativa è stata successivamente modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal d.l. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. In particolare l’art. 35 comma 2 bis di questo decreto ha disposto l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005 (di seguito solo “decreto”), i quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’AQE (1) agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) e le rispettive sanzioni di nullità (2). 2. Statuto energetico degli immobili Ferma restando la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell’AQE, a partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, così come previsto all’art. 6 del decreto. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali (art. 6 comma 9) (3), l’attestato in parola (ACE) è sostituito a tutti gli effetti dall’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), rilasciato secondo quanto previsto dall’ALL. A n. 2 (4). Mentre l’obbligo di dotazione riferito agli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione c.d. importante (5) (realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all’8 ottobre 2005), grava in capo al costruttore, per tutti gli altri edifici l’obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore ovvero, alla luce di quanto infra specificato al paragrafo 3, in capo al soggetto obbligato a procurare la certificazione energetica. Restano confermate le eccezioni di cui all’art. 3 comma 3, per il quale si intendono esclusi dalla disciplina del decreto le seguenti tipologie immobiliari:
Sembra opportuno evidenziare che dal 1° luglio 2009 è del tutto irrilevante la distinzione sul momento dell’insorgenza dell’obbligo di dotazione della certificazione energetica, basato sul pregresso scaglionamento temporale di cui all’art. 6 commi 1 e seguenti del decreto. Da quella data infatti si è proceduto ad un “riallineamento” della disciplina per cui non è più possibile distinguere (salvo per taluni aspetti, ai quali si accennerà più avanti) tra “vecchi” e “nuovi” immobili essendosi reso indistinguibile per tutti gli edifici (salvo le eccezioni ora indicate) l’obbligo di dotazione. Resta alle parti la possibilità di disciplinare convenzionalmente, come appresso specificato, le modalità di assolvimento dell’obbligo di dotazione del documento AQE nonché della sua consegna. Va ricordato infine che l’unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell’obbligo di dotazione è quella di cui all’art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all’immobile (secondo le tipologie di cui all’art. 6 co. 1) l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. 3. Obbligo di informazione e ruolo del notaio Dopo l’abrogazione dell’obbligo di allegazione dell’AQE, al notaio spetta in primo luogo un ruolo essenzialmente informativo a favore delle parti, sostanziandosi in una completa illustrazione della disciplina energetica, con particolare riferimento agli aspetti della dotazione e della consegna del documento. Nell’espletamento di detto fondamentale obbligo di informazione si renderanno edotti i contraenti, innanzitutto, che alla base dell’obbligo di dotazione vi è un interesse pubblico a conoscere il rendimento energetico degli edifici secondo le finalità indicate nell’art. 1 del decreto, “di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto”, nonché di “promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili anche attraverso la sensibilizzazione e l’informazione degli utenti finali”. Inoltre, il notaio spiegherà che il momento nel quale diviene giuridicamente rilevante l’obbligo della dotazione coincide con quello del trasferimento della proprietà degli stessi (6), confidando l’ordinamento che in questa sede vi sia la possibilità di verificare quali e quanti immobili siano stati dotati della certificazione energetica. Inoltre, nell’ipotesi di edifici nuovi o ristrutturati, il notaio informerà le parti – come si vedrà - che in mancanza di AQE non possono essere conseguite né una regolare ed efficace dichiarazione di fine lavori né l’agibilità. In secondo luogo si rappresenterà ai contraenti la seguente circostanza: l’obbligo di dotazione, pur essendo previsto (con previsione di default) in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto a proprio carico dall’acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile. Sotto questo profilo il notaio chiarirà (come appresso specificato) che il decreto non prevede alcun divieto riguardo ad un’eventuale pattuizione in tal senso, né un’inammissibilità di essa può essere dedotta dalla ratio dellanormativa. Evidenziando inoltre chel’interesse e la volontà del legislatore è che l’immobile sia dotato della certificazione energetica, sia per le finalità pubblicistiche sopra ricordate sia per informare i nuovi proprietari sul rendimento energetico dell’immobile e sugli interventi da eseguire per migliorare detto rendimento energetico: la dotazione della certificazione energetica dopo la stipula dell’atto e a cura e a spese dell’acquirente non va a pregiudicare tali finalità. Quanto al diverso obbligo di consegna, il notaio informerà le parti che nessuna prescrizione in tal senso, da adempiere in sede di trasferimento, è posto dal decreto in capo alle stesse. Né con riferimento ai “vecchi” edifici, potendo semmai l’alienante essere obbligato alla consegna dei documenti relativi all’“uso” della cosa; peraltro detto obbligo, risultante dalla comune disciplina codicistica di cui al co. 3 dell’art. 1477 cod. civ., è ritenuto pacificamente derogabile per volontà espressa delle parti (7). Né con riferimento ai “nuovi” edifici, per i quali l’obbligo di consegnare la certificazione, posto in capo al costruttore (la cui violazione dall’art. 15 comma 7 è sanzionata sul piano amministrativo/pecuniario), deve avvenire “contestualmente” alla consegna dell’immobile. E quindi ammettendo indirettamente che potendo la consegna dell’immobile precedere o seguire il rogito di compravendita, la consegna dell’AQE potrebbe non coincidere con il momento della stipulazione. Dopo avere compiuto un’esauriente e adeguata attività di informazione, il notaio inviterà le parti ad una regolamentazione del rapporto, la quale non necessariamente deve risultare dall’atto notarile. Sarà rimessa alla scelta del notaio – con valutazione caso per caso – procedere o meno alla documentazione dell’avvenuta informazione alle parti sulla dotazione energetica dell’edificio, fino a quel momento espressa verbalmente. Segue: dichiarazioni Fermo restando quanto sopra precisato sull’obbligo di informazione e sull’eventuale documentazione di esso in atto, in sede di contrattazione al notaio potrebbe pertanto essere dichiarato che: 1) l’immobile è dotato della certificazione energetica. In tale ipotesi la parte alienante potrebbe: a) consegnare l’AQE all’acquirente; b) non consegnare l’AQE all’acquirente perché già consegnato prima dell’atto, oppure perché la parte alienante si impegnerà ad eseguire la consegna. In caso di edificio di nuova costruzione il notaio informerà della sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 co. 7 del decreto; 2) l’immobile non è dotato della certificazione energetica. In tale ipotesi (nella quale ricade anche quella in cui le parti dichiarano di non sapere se l’immobile sia dotato dell’AQE) le parti, compiutamente informate dal notaio, saranno da quest’ultimo sollecitate a regolamentare su chi gravi l’obbligo di dotare l’edificio dell’AQE. Tale pattuizione non è di ostacolo alla sanzione amministrativa di cui all’art. 15 co. 7 in capo al costruttore, destinata comunque a perseguire il comportamento di quest’ultimo se si è pattuito di accollare al compratore l’obbligo di dotazione. Più in generale non si ravvisano nel decreto divieti e sanzioni che impediscano alle parti di convenire che l’obbligo di dotazione sia accollato al compratore. L’ammissibilità di un patto del genere può essere confermata dalle conclusioni alle quali si è pervenuti in relazione ad istituti che (almeno per certi aspetti) presentano talune affinità con la figura in esame, ad esempio, in caso di vendita di immobile privo del certificato di agibilità (8). Non potrebbe infatti sostenersi, nell’ottica dell’inderogabilità dell’obbligo di dotazione (stabilito per legge a carico del venditore/costruttore, con previsione di default) che questa sia una norma imperativa da cui possa eventualmente discendere una sanzione di “nullità virtuale” per la clausola che quella deroga dovesse prevedere. Deve osservarsi, infatti, che anche nella disciplina della certificazione energetica, sulla scorta di altre discipline tecniche (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, recante il Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, in tema di certificazione sugli impianti; art. 24 co. 3 D.P.R. 380/2001, in tema di rilascio di certificato di agibilità), il legislatore non ha previsto la sanzione civile della nullità ma solo una sanzione di tipo amministrativo. Sulla base dei principi generali in tema di nullità si è ricordato (9) come questa sia “una sanzione di tipo virtuale applicabile tutte le volte in cui il contratto sia contrario a norme imperative, senza che occorra un'espressa comminatoria di nullità da parte della legge (art. 1418, primo comma, c.c.). Ma è anche vero che la sanzione di nullità virtuale si applica "salvo che la legge disponga diversamente", deducendosene comunemente che, laddove la legge disponga espressamente una sanzione diversa dalla nullità, quest'ultima rimane esclusa (c.d. principio del minimo mezzo). La sanzione di nullità infatti è ispirata al massimo grado di tutela possibile della norma violata poiché, determinando l'inefficacia assoluta ab origine dell'atto, impedisce che esso possa sortire alcun effetto antigiuridico, onde la normale inutilità di ulteriori sanzioni. Ma laddove la legge ricorra a sanzioni diverse dalla nullità, quali appunto le sanzioni amministrative, si presuppone di regola che l'atto abbia prodotto effetto e che dunque esso sia valido”. Se tale conclusione va quindi affermata per l’ipotesi del costruttore che trasferendo il nuovo edificio convenga con l’acquirente di far carico a quest’ultimo di procurare la certificazione energetica, a fortiori le stesse conclusioni non possono che valere per l’ipotesi del trasferimento dei vecchi edifici, per i quali il legislatore ha mostrato fin dall’entrata in vigore della disciplina energetica una maggiore tolleranza nell’applicazione delle nuove prescrizioni. Rispetto all’ipotesi sub 2), può quindi distinguersi tra: a) Trasferimento di un “vecchio” edificio: in tale caso, pur non essendo sanzionata dal decreto la mancata dotazione della certificazione energetica, il notaio avvertirà le parti del mancato rispetto dell’art. 6 comma 1 bis, invitandole a disciplinare come regolare l’obbligo, che potrebbe restare in capo al venditore come per legge (art. 6 co. 1 bis) - prevedendosi eventualmente (con valutazione da compiere caso per caso, in base alla volontà espressa dalle parti) anche le sanzioni di tipo contrattuale a carico del venditore inadempiente - ovvero, spostarsi in capo al compratore. b) Trasferimento di edificio nuovo ovvero soggetto a ristrutturazione c.d. importante ex art. 3 co. 2 lett. a) del decreto: anche in questa ipotesi vale quanto detto sub a) compresa la possibilità di pattuire liberamente a carico di chi graverà l’obbligo della dotazione della certificazione. In tale ipotesi, inoltre, il notaio rammenterà al costruttore la sanzione a suo carico di cui all’art 15 co. 7 del decreto. Va segnalata l’importanza di una completa informazione del notaio a favore delle parti in sede di contrattazione di nuovi edifici o integralmente ristrutturati, evidenziandosi come in determinate ipotesi possa apparire rilevante dar conto in atto di quanto pattuito dai contraenti. Ciò per i riflessi che ha la certificazione energetica in relazione al rilascio di altri documenti inerenti l’immobile oggetto del trasferimento. Si rammenta, in particolare, che per gli edifici realizzati o ristrutturati in forza di permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata in un periodo compreso tra l’8 ottobre 2005 ed il 31 dicembre 2008, la certificazione energetica condiziona l’efficacia della dichiarazione di fine lavori (art. 8 co. 2 del decreto); inoltre, in base all’art. 2 co. 282 l. 244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008) la certificazione energetica è elemento che subordina il rilascio del certificato di agibilità (10). 4. Conclusioni Dopo l’abrogazione dell’obbligo di allegazione della certificazione energetica e ferma restando la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell’AQE, dopo il 1° luglio 2009 il ruolo del notaio in occasione del trasferimento degli immobili, è in primo luogo di tipo informativo circa gli obblighi di dotazione dell’AQE degli edifici trasferiti. (11) Svolta un’esauriente informazione sull’obbligo di dotazione e consegna della certificazione energetica, il notaio solleciterà le parti ad una regolamentazione del rapporto, senza che ciò tuttavia debba necessariamente ed obbligatoriamente avvenire nell’atto notarile. Sarà rimessa alla scelta del notaio, quindi, procedere o meno alla documentazione dell’avvenuta informazione alle parti sulla dotazione energetica dell’edificio, fino a quel momento espressa verbalmente. Le parti, compiutamente informate del notaio e su sollecitazione di quest’ultimo, disciplineranno le modalità di dotazione dell’AQE nonché la consegna dello stesso. Fino all’emanazione delle Linee Guida Nazionali (art. 6 comma 9) l’attestato di certificazione energetica (ACE) è sostituito a tutti gli effetti dall’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), rilasciato secondo quanto previsto dall’ALL. A n. 2. Mauro Leo e Serena Metallo ____________ 1) Nel presente studio, poiché si analizza la normativa nazionale e poiché si affrontano problematiche comuni all’intero territorio nazionale, si fa riferimento in modo costante, all’AQE, pur segnalandosi che in alcune regioni è già vigente e operativo l’ACE. 2) Su questo aspetto si rinvia a M. Leo e M. L. Mattia, Appunti sull’abrogazione dell’obbligo di allegazione della certificazione energetica, in Studi e materiali 1/2009, 299. 3) Non sono le Linee Guida Nazionali quelle contenute nel recente decreto presidenziale n. 59 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, in GU n. 132 del 10-6-2009, in vigore dal 25 giugno. 4) “Attestato di qualificazione energetica è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all'articolo 8 comma 2, l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito dell’eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo”. Si ritiene che l’attività di documentazione possa essere certamente riconosciuta in capo a quei professionisti che comunemente sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione degli immobili e quindi a titolo esemplificativo, gli architetti e gli ingegneri. Per i geometri, invece, si segnalano alcune pronunce del Consiglio di Stato che hanno escluso, salvo che l’edificio sia di dimensioni ridotte, la competenza dei geometri nell’attività di progettazione o realizzazione degli edifici in cemento armato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2005, n. 3085; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 settembre 2004, n. 6004 (peraltro identica alla successiva sentenza n. 6005/04), sostanzialmente riprendendo quanto già precisato dallo stesso Collegio con la decisione 1° dicembre 2003, n. 7821, ed in contrasto, invece, con quanto statuito, sempre dalla Sez. V, con la pronuncia 4 giugno 2003, n. 3068. Per maggiori approfondimenti si rinvia al contributo di D. Chinello, Orientamenti giurisprudenziali in materia di progettazione di edifici in cemento armato e limiti di competenza dei geometri, reperibile all’indirizzo: http://www.altalex.com/index.php?idnot=1314) 5) Gli edifici che hanno subito una ristrutturazione c.d. importante sono quelli di superficie utile superiore a 1000 mq che abbiano subito gli interventi di cui dell’art. 3 co. 2 lett. a) del decreto. 6) Si ricorda comunque come l’AQE debba accompagnare la dichiarazione di fine lavori, pena l’inefficacia della stessa. Inoltre, in base all’art. 2 co. 282 l. 244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008), il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio. 7) Cass. 6 dicembre 1984, n. 6403 8) Di regola è in capo al venditore l’obbligo di procurarlo a sua cura e spese; talvolta il contratto contiene una clausola nella quale detto obbligo è ribadito e specificato, talvolta il contratto tace sul punto, ma in tal caso detto obbligo sussiste egualmente (e se non è adempiuto l’acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento dei danni); tuttavia non vi sono dubbi sulla legittimità di un’eventuale clausola con la quale le parti convengano che gravi sull’acquirente l’obbligo di ottenere l’agibilità, a sua cura e spese. Sul punto si rinvia a M. Leo, Il certificato di agibilità, Studio CNN n. 4512, in Studi e materiali, 1/2004, 527. 9) F. Magliulo, La disciplina della sicurezza degli impianti nel sistema codicistico della garanzia per vizi occulti, studio CNN n. 270-2008/C, in CNN Notizie del 14/11/2008, che richiama F. Galgano , Il negozio giuridico , in Tratt. dir. priv. e comm ., diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano 1988, 232 e la giurisprudenza di legittimità: Cass. 5 aprile 2003 n. 5372 , in Giust. Civ ., 2003 , 1, 1759, in Vita Not ., 2003 , 1, 875, in Giur. It., 2004 , 1624, secondo cui "Nel sancire la nullità del contratto per contrasto con norme imperative, l'art. 1418 cod. civ. fa salvo il caso in cui "la legge disponga diversamente". Ne consegue che tale nullità va esclusa sia quando risulta espressamente prevista una diversa forma di invalidità (es., annullabilità) sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi" (nello stesso senso Cass. 3 agosto 1987 n. 6691; Cass. 24 maggio 2003 n. 8236, in Dir. e Giur. Agr. e dell'ambiente , 2004, 2, 31 ). 10) Va anche ricordato che per gli edifici costruiti in base ad un provvedimento abilitativo richiesto dopo il 1 gennaio 2009, all’AQE è addirittura subordinato il rilascio del permesso di costruire. Infatti, l’art. 1 comma 288 L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008), che rubricato Preclusione del rilascio del permesso di costruire al costruttore dal 1° gennaio 2009, stabilisce: “A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche”. Per quanto quest’ultima previsione faccia riferimento al certificato energetico di cui all’art. 6 del decreto e quindi quello realizzato in base all’All. A n. 2 al termine della costruzione, è da ritenere che si tratti invece del certificato c.d. “prognostico”, redatto sulla base del semplice progetto presentato e che quindi, debba distinguersi dal certificato energetico richiesto quale condizione al rilascio del certificato di agibilità o per la dichiarazione di fine lavori. 11) Ad eccezione delle regioni che hanno legiferato in materia. Su questo aspetto si rinvia agli studi M. Leo e M. L. Mattia, Appunti, cit. e n. 710-2008/C, M. Ruotolo, I limiti dell'incidenza della normazione secondaria statale e della legislazione regionale sulla disciplina privatistica del rapporto contrattuale (A proposito della normativa regolamentare sulla garanzia di conformità degli impianti e della legislazione regionale sul certificato energetico), approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 21 gennaio 2009, in Studi e materiali, 2/2009, 37 ss. Le Regioni che hanno legiferato in materia energetica sono:
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