Altra importante guida fiscale, che fornisce tutti i dettagli sulle
agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni; anche questa guida è resa
disponibile dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo: http://www.agenziaentrate.it/
Ecco un riassunto della guida:
//.//
INTRODUZIONE
La legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il
termine per fruire della detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per
i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
La stessa legge finanziaria 2008 ha introdotto nuovamente anche la
detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di
costruzione o ristrutturazione o da cooperative (agevolazione che non era stata
prorogata per l’anno 2007).
L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di
edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 e
acquistati entro il 30 giugno 2011. È stata prorogata, inoltre, l’applicazione
dell’aliquota Iva agevolata del 10 per cento, per le prestazioni di servizi e
le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa
privata.
Non ha scadenze, invece, la possibilità di fruire:
_ della detrazione Irpef del 19 per cento sugli
interessi passivi pagati per mutui stipulati
per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione
principale;
_ dell’applicazione dell’aliquota Iva al 4 per cento
sui beni finiti acquistati per la
costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano
prima casa o meno) ed edifici assimilati.
Nella presente guida sono esposte in dettaglio le istruzioni per
poter utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali previste per gli interventi di
recupero edilizio.
LA DETRAZIONE
IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010
per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici
residenziali situati nel territorio dello Stato.
Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al
limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni. Dal 1°
ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è possibile
fruire dell’agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e
non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza,
tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione
(ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la
detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di
lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini
della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere
conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Per esempio, per le spese
sostenute nel corso del 2007 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà
diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della
relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di 48.000 euro.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono
ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari
importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche
per le spese sostenute in anni precedenti.
ESEMPI:
1. il contribuente
che alla data del 31 dicembre 2008 abbia compiuto 80 anni di età ed abbia
effettuato nello stesso anno lavori di
ristrutturazione, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione
spettante in tre quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta
2008, 2009 e 2010, o anche in cinque quote di pari importo da
far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
2. il contribuente
che alla data del 31 dicembre 2008 abbia compiuto 75 anni di età ed abbia
effettuato lavori di ristrutturazione nello stesso anno, invece che in dieci
anni, potrà ripartire la detrazione spettante in cinque quote di pari importo
da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
La citata ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si
applica solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto
reale sull’unità abitativa oggetto di intervento.
Non possono beneficiare di tale disposizione per esempio l’inquilino
o il comodatario.
ESEMPIO
DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE: La casa ha bisogno di alcuni interventi di
manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell’impianto elettrico, idraulico
e del bagno. La spesa sostenuta nel 2008 è di 30.000 euro, Iva compresa. A
fronte di questa cifra si possono detrarre 10.800 euro (36% di 30.000) in dieci
anni, con un risparmio d’imposta di 1.080
euro per ogni anno. Per le
persone anziane di settantacinque e ottanta anni invece il risparmio di imposta
conseguibile sarà rispettivamente di 2.160
euro (10.800: 5) e 3.600 euro (10.800: 3) per ogni anno.
Va precisato, inoltre, che si tratta effettivamente di una
detrazione dall’imposta e non di un rimborso.
Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la
quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
ESEMPIO: Se la quota annua detraibile è di 1.080 euro in dieci
anni, come nell’esempio sopra formulato, e l’Irpef (trattenuta o comunque da
pagare) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della
quota annua detraibile, pari a 80 euro, non può essere recuperata in alcun
modo.
L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto
a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione
dell’imposta dovuta per l’anno successivo. Lo stesso
ragionamento deve essere applicato ai contribuenti che, per raggiunti limiti di
età, portano in detrazione in cinque e tre anni la quota annuale relativa agli
interventi di ristrutturazione effettuati.
ATTENZIONE La detrazione compete per le spese sostenute nell’anno
e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell’edificio la detrazione compete con riferimento
all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del
condominio.
In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo
condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre a condizione che
quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire
della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono
assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno
nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo
i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti
reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative
spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
_ il proprietario o il nudo proprietario;
_ il titolare di un diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie);
_ chi occupa l’immobile a titolo di locazione o
comodato;
_ i soci di cooperative divise e indivise;
_ i soci delle società semplici;
_ gli imprenditori individuali, limitatamente agli
immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del
possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga
le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione
di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione
di inizio lavori (vedi più avanti).
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico
delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli
affini entro il secondo grado.
In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la
detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al
proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita
(compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora
sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.
In questo caso è però necessario che:
_ il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio
competente;
_ l’acquirente indichi gli estremi della
registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori
sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.
PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli
elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge
5 agosto 1978, n. 457).
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute
per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro
e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i
singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione
Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle
per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:
_ le spese per la progettazione e le altre
prestazioni professionali connesse;
_ le spese per prestazioni professionali comunque
richieste dal tipo di intervento;
_ le spese per la messa in regola degli edifici ai
sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli
impianti a metano (legge 1083/71);
_ le spese per l’acquisto dei materiali;
_ il compenso corrisposto per la relazione di
conformità dei lavori alle leggi vigenti;
_ le spese per l’effettuazione di perizie e
sopralluoghi;
_ l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e
i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio
lavori;
_ gli oneri di urbanizzazione;
_ gli altri eventuali costi strettamente collegati
alla realizzazione degli interventi nonché
agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli
interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della
detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario
all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
La
manutenzione ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione,
come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni.
Come precisato nella risoluzione 84/E del 7 maggio 2007, le parti
comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, n. 1 del Codice
civile (il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli
anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso
comune).
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle
loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle
necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura
di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci
interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle
porte dei garage.
Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come
la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo
spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio
delle detrazioni fiscali.
Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla
detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici
condominiali, la detrazione spetterà adogni condomino in base alla quota
millesimale.
La
manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e
tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
ESEMPIO: L’installazione di
ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi
igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con
serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di
scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la
recinzione dell’area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la
costruzione di scale interne.
Restauro
e risanamento conservativo
Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a
conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme
di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne
consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
ESEMPIO: Gli interventi mirati
all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento
delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di
finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Ristrutturazione
edilizia
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi
quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che
possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
ESEMPIO: La demolizione e la
fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la
realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta
in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove porte e finestre, la
costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi
esistenti.
Altre
categorie di interventi ammessi alla detrazione
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi
finalizzati:
_ alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto
pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta
limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse
risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore;
_ all’eliminazione delle barriere architettoniche,
sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
_ al conseguimento di risparmi energetici;
_ alla cablatura degli edifici;
_ al contenimento dell’inquinamento acustico;
_ all’adozione di misure di sicurezza statica e
antisismica degli edifici;
_ all’esecuzione di opere interne.
Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della
detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’articolo
3 del Testo Unico prima citato.
Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:
_ eliminazione delle barriere architettoniche, aventi
ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un
elevatore esterno all’abitazione). È utile precisare che gli interventi, che
non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non
possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo,
tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli
stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria;
_ realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone
portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per
realizzare interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute
in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la
comunicazione e la mobilità interna ed esterna.
Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione di
cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le
tastiere espanse.
Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi
tecnici e informatici per i quali a certe condizioni è prevista la detrazione
Irpef del 19 per cento in sede di dichiarazione dei redditi.
_ adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte
di terzi. Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso
fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione,
sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la
lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è
applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli
immobili; ad esempio non rientra nell’agevolazione il contratto stipulato con
un istituto di vigilanza.
Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo
esemplificativo: rafforzamento,
sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione
di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione
o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di
rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di
saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti
a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi
rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.
In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell’agevolazione
non solo le opere per l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente in
materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all’installazione di
dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad
incrementare la sicurezza domestica.
Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini
sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di
sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili
(ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a
spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
L’agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione
di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio la sostituzione del tubo del gas o
la riparazione di una presa malfunzionante.
Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio:
_ l’installazione di apparecchi di rilevazione di
presenza di gas inerti;
_ il montaggio di vetri anti-infortunio;
_ l’installazione del corrimano;
_ interventi di bonifica dell’amianto, limitatamente
alle unità immobiliari a carattere residenziale.
COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione
i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti.
Comunicazione
di inizio lavori
Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con
raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che
si può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia o nel sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province
autonome) deve essere inviata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara
A tale modello devono essere allegati:
_ la copia della concessione, dell’autorizzazione o
della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
_ i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia
della domanda di accatastamento);
_ la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a
decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire
della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’Ici
(ad esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle
ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata
la ricevuta di pagamento dell’Ici;
_ la fotocopia della delibera assembleare (per i soli
interventi che richiedono tale preventiva delibera) e della tabella millesimale
di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori sono eseguiti sulle parti
comuni di edifici residenziali. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti
supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore
tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la
comunicazione originaria;
_ la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione
dei lavori, nell’ipotesi in cui questi siano eseguiti dal detentore dell’immobile
(locatario, comodatario).
ATTENZIONE In luogo di tutta la documentazione prevista, i
contribuenti possono produrre un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad
esibirla se richiesta dagli uffici
finanziari.
La dichiarazione è esente da imposta di bollo.
Anche se ricorrono alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti
sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione
richiesta.
Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già
realizzati, il modello di comunicazione può essere inviato anche
successivamente alla data di inizio lavori purché entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel
quale s’intende fruire della detrazione.
Comunicazione
alla Azienda Sanitaria Locale
Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara,
a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all’Azienda
sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata
A.R. con le seguenti informazioni:
_ generalità del committente dei lavori e ubicazione
degli stessi;
_ natura dell’intervento da realizzare;
_ dati identificativi dell’impresa esecutrice dei
lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte d |